Risoluzione 44 del 10.04.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
Depositi IVA - Istanza della Societa' M.T.Italia s.r.l.
TESTO Alla Direzione Regionaledelle Entrate per l'Abruzzo ---------------------- Con istanza dello scorso 10 gennaio, diretta per conoscenza anche a codesta Direzione Regionale, la S.r.l. M. T. Italia ha chiesto chiarimenti in merito alla seguente situazione. Per effetto di un contratto di "consignment stock", beni provenienti da un altro Stato membro verrebbero introdotti in un deposito doganale di tipo "D", gestito da una Casa di spedizioni nazionale ed utilizzato anche come "deposito IVA" a norma dell'art. 50-bis del Dl 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. I beni rimarrebbero di proprieta' del fornitore comunitario fino all'atto del prelievo da parte della Societa' M., unico destinatario, che effettuerebbe in tale momento l'acquisto intracomunitario. Qualora la procedura esposta non possa essere utilizzata, la societa' ha chiesto se, ai sensi dell'art. 39 del citato Dl n. 331 del 1993, l'acquisto intracomunitario possa verificarsi in ogni caso nel momento in cui si realizzano gli effetti traslativi o costitutivi del diritto di proprieta' e cioe' all'atto del prelievo dei beni da un deposito presso terzi, diverso dal deposito IVA, per l'utilizzazione da parte della stessa. Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 50-bis, comma 2, del citato Dl n. 331 del 1993 considera depositi IVA anche i depositi doganali, compresi quelli privati riservati al magazzinaggio delle merci da parte del depositario, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere ivi introdotti conformemente alla vigente normativa in materia. L'automatica possibilita' di utilizzare un deposito doganale anche come deposito IVA, peraltro, e' un'agevolazione che non puo' prescindere dal rispetto delle caratteristiche doganali dello stesso. Una particolare tipologia di deposito IVA e' riconosciuta dallo stesso art. 50-bis, in relazione proprio all'ipotesi del "consignment stock" in cui il destinatario finale dei beni si identifica con lo stesso depositari. La peculiarita' di tale fattispecie consiste nel fatto che, pur trattandosi di deposito in conto terzi, l'introduzione dei beni per conto del cedente comunitario non determina un acquisto intracomunitario, che si realizza, invece, direttamente in capo al cessionario-depositario all'atto del prelievo. Pertanto, non si ritiene che possa essere utilizzato il deposito IVA secondo la procedura prospettata dalla societa' istante, non essendovi identificazione tra titolare del deposito e soggetto (acquirente finale) che procede all'estrazione dei beni. In merito, poi, all'ulteriore richiesta di utilizzare, in via alternativa, la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, del predetto Dl n. 331 del 1993, che prevede il differimento del momento impositivo ad una fase successiva all'arrivo dei beni in Italia, la scrivente, in linea di principio, non ha particolari obiezioni da formulare. Infatti, in caso di "consignment stock", come gia' affermato con risoluzione n. 235/E del 18 ottobre 1996, l'operazione deve ritenersi sottoposta ad una condizione sospensiva, in quanto la particolare natura giuridica del contratto in esame fa si' che il passaggio del diritto di proprieta' si realizzi solo all'atto del prelievo dei beni da parte del cessionario. Tuttavia, l'esistenza di detta condizione deve essere collegata alla circostanza che i beni, di proprieta' del cedente, siano nella piena disponibilita' del cessionario, ancorche' custoditi per conto di quest'ultimo presso un terzo soggetto. Peraltro, il cessionario sara' tenuto ad annotare in apposito registro, ai sensi dell'art. 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, i movimenti dei beni provenienti dall'altro Stato membro provvedendo, all'atto del prelievo degli stessi, all'adempimento di tutti gli obblighi connessi con l'acquisto intracomunitario. Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza della societa' interessata, per il tramite del competente Ufficio IVA.