Risoluzione 45 del 10.04.00
MATERIA FISCALE: Registro
OGGETTO
Imposta sostitutiva disciplinata dall'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973,
n.601 - Requisito della territorialita'.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio -------------------------- L'Associazione Bancaria Italiana, con riferimento alle istruzioni impartite con circolare n. 246/E dell'8 ottobre 1996 in ordine alla applicabilita' dell'imposta sostitutiva alle operazioni di finanziamento poste in essere in Italia dagli istituti di credito comunitari non aventi stabile organizzazione nel nostro Paese, ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito al requisito della territorialita' delle operazioni finanziarie, al fine di stabilire il regime fiscale applicabile. In particolare, viene sollevata - in mancanza di alcun riferimento alla residenza dei soggetti passivi nella disciplina dell'imposta di cui trattasi nonche' in presenza del generale rinvio all'imposta di registro operato dall'art. 20, comma 4 del suddetto D.P.R. n. 601 del 1973 - la problematica riguardante la debenza o meno dell'imposta sostitutiva per le operazioni di finanziamento poste in essere all'estero dagli istituti di credito italiani. Si rileva, al riguardo, che l'imposta sostitutiva e' corrisposta dagli istituti di credito per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, come individuate all'art. 15 del gia' citato D.P.R. n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 17, comma 1 dello stesso D.P.R.) e che, ad eccezione di quanto espressamente previsto, per la sua applicazione valgono le norme sull'imposta di registro (art. 20, comma 4 dello stesso D.P.R.). Per la chiara connessione operata dal legislatore tra imposta sostitutiva e di registro ed in considerazione che quest'ultima colpisce gli atti formati nello Stato italiano, alle operazioni di finanziamento poste in essere dagli istituti di credito italiani fuori dal territorio nazionale non torna applicabile il regime fiscale della imposta sostitutiva ma quello in vigore nello Stato estero interessato. E' appena il caso di far presente che ove dette operazioni debbano spiegare effetti anche in Italia non e' applicabile il regime agevolato dell'imposta sostitutiva, ma quello ordinario previsto dalle singole imposte. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'interessato.