Risoluzione 46 del 10.04.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO
Rimborso di somme pagate a seguito di iscrizioni a ruolo annullate dalle
Commissioni tributarie.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Friuli Venezia-Giulia. ---------------------- Sono state segnalate alla Scrivente alcune incongruenze nella applicazione, da parte degli uffici di codesta Direzione Regionale, dell'articolo 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, in taluni casi: 1) per i ruoli emessi dai centri di servizio, vi sarebbero incertezze circa l'individuazione dell'ufficio che deve assumere l'iniziativa dell'avvio della procedura di rimborso; 2) l'esecuzione dei rimborsi da corrispondere, ai sensi della norma citata, sulla base di sentenze delle commissioni tributarie favorevoli al ricorrente sarebbe considerata preclusa in assenza della preventiva notifica della sentenza stessa. Al riguardo, si osserva quanto segue. 1) Una volta intervenuta la sentenza favorevole al ricorrente, la procedura di rimborso puo' essere avviata tanto dal centro di servizio (che, a seguito dell'istanza di rimborso eventualmente presentata dal contribuente, puo' richiedere la necessaria documentazione all'ufficio delle entrate o delle imposte dirette che ha rappresentato l'Amministrazione Finanziaria in giudizio) quanto dall'ufficio delle entrate o delle imposte dirette (che, a seguito della ricezione del dispositivo della sentenza, puo' inviare di propria iniziativa la documentazione in parola al centro di servizio), fermo restando, naturalmente, che la competenza ad emettere il provvedimento di sgravio del ruolo annullato dalla commissione tributaria spetta, comunque, al centro di servizio che l'ha sottoscritto. 2) Secondo l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, se il ricorso di parte viene accolto, "il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza". Ebbene, la disposizione in argomento e' diretta esclusivamente ad individuare il termine entro il quale l'Amministrazione e' tenuta a restituire al ricorrente le somme da esso pagate in dipendenza di un atto tributario e non dovute per effetto di una sentenza della commissione tributaria. In effetti, come gia' affermato dalle Direzioni Regionali delle Entrate per il Piemonte (cfr. nota prot. n. 97156089 del 24/12/1997) e per la Lombardia (cfr. nota prot. n. 5-10241 dell'11/2/2000), l'effettivo fondamento dell'obbligo di restituzione gravante sull'Amministrazione e' costituito dalla pronuncia giurisdizionale favorevole al contribuente, e non dalla notifica della stessa. Pertanto, si ritiene che l'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992, non imponga all'Amministrazione di attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente per dare corso al relativo rimborso. Ne deriva che il rimborso di cui allo stesso art. 68, comma 2, puo' essere disposto, dopo che il competente ufficio sia venuto a conoscenza dell'esito del giudizio, a prescindere dalla predetta notifica. In particolare, l'ufficio puo' provvedere al rimborso dopo che il dispositivo della sentenza gli e' stato comunicato dalla segreteria della commissione tributaria ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992; cio', naturalmente, limitatamente ai casi in cui il dispositivo stesso contenga tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'importo da rimborsare.