Risoluzione 47 del 11.04.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO Rimborsi IVA a soggetti comunitari ex articolo 38-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio --------------------------- Con istanza indirizzata alla scrivente la Confetra - Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti - nel far presente che l'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, prevede la possibilita' per gli operatori economici nazionali di esercitare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile, ha chiesto di conoscere se la suddetta disposizione normativa si applica anche agli operatori economici comunitari. Il citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 313, nel modificare l'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 ha introdotto nella normativa I.V.A. il concetto di "esigibilita' dell'imposta" intesa come il diritto dell'erario a percepire il tributo a partire da un determinato momento. Pertanto, ai sensi del suddetto art. 19, comma 1, e' da ritenersi che il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione e' il momento in cui l'imposta diviene esigibile, mentre il "dies ad quem" per l'esercizio del diritto medesimo e' quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo e' sorto. Ne consegue, quindi, che la modifica normativa in parola ha concesso al contribuente un arco di tempo piu' ampio, che va dal momento in cui l'imposta diviene esigibile in capo al cedente del bene o prestatore del servizio fino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e' sorto, per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. La scrivente esaminata la questione osserva quanto segue. L'art. 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che ha recepito l'VIII Direttiva CEE, stabilisce che gli operatori economici comunitari, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, possono ottenere il rimborso dell'imposta assolta in Italia se detraibile ai sensi dell'art. 19 del decreto stesso. In particolare, nel citato articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, nonche' nell'articolo 1, secondo comma, del decreto ministeriale 20 maggio 1982, concernente le modalita' di esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti, e' stabilito che la domanda di rimborso, presentata dai soggetti passivi non residenti deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati, o ad importazioni effettuate, in un periodo non inferiore a tre mesi ne' superiore a un anno. Se il rimborso richiesto si riferisce ad un trimestre solare l'importo non puo' essere inferiore a duecento euro, mentre se il rimborso si riferisce ad un anno l'importo richiesto non puo' essere inferiore a venticinque euro. Tali domande, inoltre, devono essere corredate da un'attestazione rilasciata dall'Amministrazione dello Stato membro comprovante la qualita' di soggetto d'imposta del richiedente e dagli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione relative all'anno solare o al minor periodo di riferimento. Cio' posto, si ritiene che la modifica normativa apportata all'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 in tema di termini per l'esercizio della detrazione dell'I.V.A. non si applica agli operatori comunitari che chiedono il rimborso ai sensi del menzionato art. 38-ter del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue, quindi, che ai rimborsi richiesti dai soggetti non residenti si applicano le modalita' e i termini previsti dalle specifiche disposizioni normative sopracitate. Pertanto, l'esplicito riferimento all'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 contenuto nell'art. 38-ter del medesimo decreto deve essere interpretato limitatamente alla sussistenza delle condizioni di detraibilita' dell'imposta e non anche in riferimento al termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta medesima, stabilito in un anno solare dal decreto ministeriale 20 maggio 1982. I soggetti non residenti, infatti, possono chiedere, ai sensi dell'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il rimborso dell'imposta assolta in Italia, con riferimento ad un trimestre o ad un anno solare, entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile. Codesta Direzione regionale e' pregata di comunicare il contenuto della presente alla Confederazione istante.