Risoluzione 48 del 12.04.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
IRPEF - Giudici di pace - Natura del rapporto - Trattamento fiscale - Corte di
Cassazione sentenza n. 11272 del 9 novembre 1998.
TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate ------------------------------ In relazione alle numerose istanze pervenute alla scrivente a seguito della recente pronuncia delle Sez.Unite della Corte di Cassazione indicata in oggetto, riguardante il trattamento fiscale da applicare ai compensi corrisposti ai giudici di pace, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti di seguito alle precisazioni fatte con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997. Con la citata sentenza, la Suprema Corte, chiamata a risolvere la questione della giurisdizione per le controversie relative alle indennita' spettanti ai giudici di pace, ha chiarito che la "funzione svolta dal magistrato onorario non e' riconducibile a un rapporto di pubblico impiego". Conseguentemente, ha riconosciuto al trattamento economico da detti giudici percepiti natura indennitaria e non corrispettiva. In considerazione di tale affermazione espressa nella massima sede giurisdizionale le istanze qui pervenute hanno sostenuto la tesi dell'intassabilita' del ripetuto trattamento economico, con invito al Ministro di Grazia e Giustizia, e in subordine al Ministero delle Finanze, ad impartire istruzioni in tal senso agli uffici dipendenti. Cio' premesso, si fa presente che i compensi dei giudici di pace sono espressamente assimilati ai redditi di lavoro dipendente in forza del disposto normativo dell'art. 47, comma 1, lett. f), del TUIR, cosi' come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997. Pertanto la tesi dell'inclusione di detti redditi tra quelli derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative sostenuta nei quesiti sopra indicati e' da considerarsi incompatibile con la normativa vigente. In tale quadro normativo la pronuncia della Corte di Cassazione, nella parte in cui nega che il giudice di pace sia legato da un rapporto di pubblico impiego, rafforza, semmai, la scelta operata dal legislatore fiscale di inserire le somme dallo stesso percepite in una categoria reddittuale, quale quella dei redditi assimilati, che, per definizione, non presentano le caratteristiche tipiche dei redditi di lavoro dipendente di cui, pero', condividono le modalita' di imposizione.