Risoluzione 53 del 05.05.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Impreditoria giovanile in agricoltura - Agevolazioni - Quesito.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ------------------------------------------ Con nota del 10 marzo 2000 la Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine ai soggetti beneficiari e alla decorrenza delle disposizioni contenute nell'articolo 14, commi 3 e 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernenti misure agevolative a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. La Confederazione istante ha rappresentato che: - il comma 3 del citato articolo 14 della legge n. 441 del 1998 ha disposto la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali e agrari per i periodi di imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno compiuto quaranta anni di eta' e che possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero che acquisiscano tali qualifiche entro un anno dalla data di stipula del contratto di affitto e sempreche' la durata del contratto stesso sia almeno pari a cinque anni; - la predetta disposizione si rende applicabile a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1998, n. 441) e interessa tutti i contratti stipulati successivamente a tale data nonche' quelli gia' in essere relativamente ai quali sono soddisfatte tutte le condizioni richiamate dalla norma. Dal punto di vista soggettivo, interessa sia il proprietario del fondo sia l'affittuario, purche', quest'ultimo, sia una persona fisica; - la disposizione agevolativa dovrebbe, altresi', riguardare i contratti di affitto, di durata inferiore a cinque anni, in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 441 del 1998, a condizione che il contratto medesimo sia rinnovato alla scadenza, allo stesso soggetto, per un periodo non inferiore a cinque anni. Tanto si evince dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 14 della legge n. 441 del 1998. Cio' premesso, l'istante, in considerazione degli effetti che le disposizioni richiamate producono nella dichiarazione dei redditi relativi al 1999 (modello 730/2000 e modello UNICO 2000), chiede conferma in ordine: - ai soggetti beneficiari ed ai requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni; - ai contratti interessati dalle disposizioni agevolative; - alla durata del diritto alla non rivalutazione dei redditi dei terreni concessi in affitto; - alle conseguenze derivanti dalla non spettanza dell'agevolazione; Viene, infine, richiesto se ai fini della determinazione del reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il reddito agrario, la potenzialita' "agricola" del terreno sia interessata dalla disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Come e' noto, la legge 15 dicembre 1998, n. 441, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1998, ed entrata in vigore il 6 gennaio 1999, ha introdotto numerose agevolazioni fiscali al fine di favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura. In particolare, con i commi 3 e 4 dell'articolo 14 della citata legge viene previsto che ai fini delle imposte sui redditi: - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non si applicano le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i periodi di imposta durante i quali i terreni "sono concessi" in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purche' la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni (comma 3); - le predette disposizioni si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in essere alla data di entrata in vigore della legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al precedente comma 3 (comma 4). Soggetti destinatari delle disposizioni agevolative sono, pertanto, sia il soggetto proprietario del terreno sia l'affittuario persona fisica. Le richiamate disposizioni agevolative, consistenti nel diritto a non rivalutare i redditi catastali dei terreni, si rendono applicabili qualora siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1. i terreni devono essere concessi in affitto a giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto, alla data di entrata in vigore della legge, il quarantesimo anno di eta'; 2. gli affittuari persone fisiche devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale nel momento in cui viene stipulato il contratto di affitto ovvero entro dodici mesi dalla stipula medesima; 3. il contratto deve avere una durata minima di cinque anni. Verificatesi queste condizioni, il soggetto obbligato ad indicare i redditi dei predetti terreni nella dichiarazione dei redditi, fruisce del diritto a non applicare le rivalutazioni dell'ottanta per cento (reddito dominicale) e del settanta per cento (reddito agrario) disposte dalle leggi n. 724 del 1994 e n. 662 del 1996. Tale agevolazione si rende applicabile, dalla data di stipula del contratto di affitto, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 6 gennaio 1999, e per l'intera durata residua del contratto di affitto ed anche qualora, successivamente, l'affittuario abbia compiuto il quarantesimo anno di eta'. In merito ai contratti agevolabili di durata almeno pari a cinque anni, e' utile precisare che rientrano nell'ambito applicativo della disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 3, della legge n. 441 del 1998, sia i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge sia quelli stipulati precedentemente, fermo restando che il diritto a non applicare le richiamate rivalutazioni spetta, come gia' precisato, dalla data di stipula del contratto di affitto e per i periodi di imposta compresi fra quello in corso alla data del 6 gennaio 1999 e quello di scadenza del contratto di affitto medesimo. Ovviamente, qualora non vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma, l'agevolazione non compete. A tale riguardo e', pertanto, indispensabile, ad esempio, che il proprietario del terreno accerti l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale dell'affittuario. Nel caso in cui entro un anno dalla data di stipula del contratto di affitto una delle suddette qualifiche non sia acquisita dall'affittuario, quest'ultimo e il proprietario del terreno saranno tenuti, successivamente, a pagare le imposte non versate per effetto delle rivalutazioni non applicate. Relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 4, della legge n. 441 del 1998, riguardante i contratti di durata inferiore a cinque anni gia' stipulati alla data di entrata in vigore della legge, l'agevolazione si rende applicabile a decorrere dal rinnovo del contratto in corso. In tale ipotesi, tuttavia, ferme restando le condizioni richiamate ai punti 2. e 3., si avra' riguardo, in ordine al requisito anagrafico (eta' inferiore a quaranta anni), all'eta' dell'affittuario alla data del 6 gennaio 1999. Da ultimo si ricorda che il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il reddito agrario concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare complessivo determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile ad ognuno di essi, allevato entro i limiti dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La determinazione della potenzialita' agricola del terreno, viene fissata sulla base del reddito agrario rivalutato del settanta per cento. Tale modalita' di determinazione non e' influenzata dalla disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.