Risoluzione 54 del 05.05.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Trattamento tributario applicabile all'attivita' temporanea di alloggio ed accoglienza resa dalle associazioni di volontariato, dalle IPAB e dagli IACP. Quesito posto dalla regione Lazio.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio --------------------------------------------- La regione, attraverso gli assessorati all'Urbanistica e Casa e alle Politiche per la Qualita' della Vita, ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile al servizio di alloggio ed accoglienza dei pellegrini disagiati reso da associazioni di volontariato, IPAB e IACP durante il Giubileo del 2000. Piu' precisamente, da quanto si evince dalla richiesta di parere formulata dal suddetto ente pubblico territoriale, la legge 23 dicembre 1996, n. 651, con la quale e' stato approvato il Piano per gli interventi per il grande Giubileo del 2000, ha previsto ai codici A06-01 e A06-02 le somme di L. 10 miliardi e 20,8 miliardi per la ristrutturazione del patrimonio edilizio privato (enti religiosi, associazioni, cooperative) e pubblico (Istituto Autonomo Case Popolari e Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza), da destinare nel corso dell'anno 2000 all'accoglienza di pellegrini disagiati L'ente comunque beneficiario dei due interventi risulta essere la predetta regione Lazio. I citati assessorati, al fine di consentire alle associazioni di volontariato, alle IPAB ed agli IACP di accedere ai finanziamenti statali, hanno provveduto a predisporre appositi avvisi pubblici che richiedevano: a) la presentazione dei progetti di ristrutturazione di immobili di proprieta'; b) la destinazione nel corso dell'anno 2000 degli immobili cosi' recuperati all'accoglienza di pellegrini disagiati; c) la destinazione degli stessi immobili, per almeno 10 anni successivi, alla creazione di uno o piu' servizi indicati dalla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, recante il riordino, la programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio, quali ad esempio la casa-famiglia per minori in disagio, casa-famiglia per anziani, per portatori di handicaps, centri diurni, ecc.. Successivamente la Giunta regionale, con specifiche deliberazioni, ha individuato gli assegnatari dei finanziamenti, precisando la tipologia e quantificazione dei servizi da allestire e rendere disponibili sia ai fini del Giubileo che per gli anni successivi. I medesimi soggetti assegnatari hanno stipulato delle apposite convenzioni con il Servizio Accoglienza Centrale (SAC) dell'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo, al fine di garantire, anche attraverso la pubblicizzazione dell'offerta, il perseguimento delle finalita' previste nella citata legge n. 651 del 1996, ossia l'accoglienza dei pellegrini disagiati. L'ente istante, inoltre, ha ritenuto di precisare che i soggetti beneficiari dei finanziamenti in argomento non sono qualificabili come operatori turistici ne' tanto meno svolgono attivita' che possono essere ricondotte in alcun modo al settore; gli stessi si limiteranno, invece, a rendere un'attivita' di accoglienza dei pellegrini disagiati fino al 31 dicembre 2000. Quindi sembrerebbe trattarsi, a parere della regione Lazio, di esercizio di attivita' occasionale e temporaneo ed avente una specifica finalizzazione, ed a conferma di cio' per l'effettuazione della medesima attivita' non viene richiesta l'autorizzazione comunale in quanto le strutture allestite nella circostanza possono essere assimilate a quelle ricettive non convenzionali, risultando, invece, sufficiente la semplice comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari, dell'inizio di attivita' temporanea di accoglienza al comune od al commissariato di pubblica sicurezza di Roma. Pertanto la regione in argomento ha chiesto se sussiste la possibilita' di estendere a tali strutture il contenuto della risoluzione n. 180/E del 14 dicembre 1998, emanata da questa Direzione Centrale, al fine di escludere l'attivita' di che trattasi, resa dai soggetti beneficiari (associazioni di volontariato, IPAB ed IACP) degli interventi di cui ai sopra menzionati codici A06-01 e A06-02, dal campo di applicazione dell'IVA. Tutto cio' premesso al fine di stabilire il trattamento, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, da riservare all'attivita' in oggetto si ritiene utile precisare che l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce, tra l'altro, che l'esercizio di impresa si concretizza nell'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, dell'attivita' commerciale di cui all'articolo 2195 del codice civile, nonche' nell'esercizio di attivita', organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nel suddetto articolo 2195. Al riguardo la Scrivente nella fattispecie prospettata ritiene di intravedere nell'esercizio dell'attivita' di alloggio ed accoglienza resa dai citati soggetti il requisito della "professionalita' abituale". La qualificazione di "temporaneita'" data alla medesima attivita' risulta al riguardo del tutto fittizia, in quanto gli enti beneficiari, chiamati a rendere il predetto servizio, sono dotati di per se' di un'organizzazione di beni e mezzi (posti letto, ristorazione, sale conferenze) la quale lascia supporre che gli stessi soggetti siano in grado potenzialmente di esercitare la medesima attivita' in via del tutto professionale ossia abitualmente; per cui la dizione letterale di "attivita' temporanea" sembra riferirsi essenzialmente alla considerazione che la medesima, destinata ai pellegrini disagiati, e' svolta soltanto nell'arco temporale dell'anno 2000 e non quindi alle caratteristiche dell'attivita' effettivamente esercitata che deve essere, invece, analizzata al fine di accertarne l'eventuale rilevanza agli effetti dell'IVA. A tal proposito, pertanto, si ritiene del tutto inconferente il richiamo alla risoluzione n. 180/E del 1998 in quanto in essa la Scrivente ha avuto modo di analizzare una problematica consistente nel servizio di alloggio e prima colazione reso avvalendosi della normale organizzazione familiare nella casa di abitazione; a tal riguardo si e' precisato che la compresenza del titolare e degli ospiti nelle unita' immobiliari messe a disposizione lasciano intendere che l'attivita' non rientra tra quelle di sfruttamento dell'immobile per fini commerciali, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalita'. Pertanto il carattere saltuario della attivita' di fornitura di alloggio e prima colazione ne ha consentito in via generale l'esclusione dall'IVA. Inoltre, da quanto si evince da uno schema di convezione tipo, inviata in allegato al presente quesito, l'ente beneficiario deve mettere a disposizione della menzionata SAC (Servizio Accoglienza Centrale) i propri servizi a fronte dei quali deve essere corrisposto un determinato corrispettivo, evidenziandosi, pertanto, un rapporto sinallagmatico tra i medesimi soggetti che configura in sostanza un'operazione (prestazione di servizi consistente in un'obbligazione di fare e di permettere) rilevante al tributo, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Premesso cio', al di la' delle predette considerazioni di carattere generale, si ritiene doveroso, nel contempo, precisare, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, che le associazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, costituite per fini di solidarieta', ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge, risultano escluse dal campo di applicazione del tributo per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) dalle stesse effettuate. Per quanto concerne, invece, le IPAB essi si configurano enti pubblici non commerciali ai quali si rende applicabile il quarto comma dell'articolo 4 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, infatti, dispone, tra l'altro, che per gli enti pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali; inoltre, in base a quanto disposto dal successivo quinto comma del medesimo articolo 4, sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, tra le altre, "le prestazioni alberghiere o di alloggio". Infine gli IACP si configurano, in base ad una consolidata prassi amministrativa, quali enti pubblici avente per oggetto esclusivo o principale attivita' di carattere commerciale, ragion per cui, ai sensi del secondo comma, n. 2), del piu' volte citato articolo 4, si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le operazioni dagli stessi poste in essere. Pertanto, per le ragioni sopra considerate, la Scrivente ritiene che nella fattispecie in esame, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 8 della legge n. 266 del 1991, possano escludersi dal tributo i corrispettivi dipendenti dalle convenzioni stipulate tra le associazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', ed il Servizio di Accoglienza Centrale dell'Agenzia Romana per il Giubileo; viceversa risultano assoggettabili all'IVA le prestazioni di alloggio ed accoglienza dei pellegrini disagiati rese sia dalle IPAB che dagli IACP, in quanto in tal caso si verificano i presupposti di imponibilita' al tributo non sussistendo, nel contempo, per gli stessi una normativa speciale, alla stregua di quella innanzi considerata per le associazioni di volontariato, che possa, eventualmente, giustificare un trattamento fiscale piu' favorevole agli effetti dell'IVA.