Risoluzione 55 del 08.05.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Deducibilita' delle spese relative alla procedura di adozione internazionale
di minori stranieri.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio -------------------------------------- Con la nota del 13 marzo 2000, la Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha chiesto chiarimenti in merito alla deducibilita' dal reddito complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale. A tale riguardo la Confederazione istante richiama: - la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base alla quale dal reddito complessivo si deduce "il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184"; - le indicazioni contenute nell'Appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000. In particolare viene fatto riferimento alla voce "Altri oneri deducibili" laddove viene precisato che nel rigo E22 (oneri per i quali e' prevista la deduzione dal reddito complessivo) va indicato "il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184". Relativamente alla deduzione in parola, prevista nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1999 (modello 730/2000 e modello UNICO 2000), l'istante esprime alcune perplessita' in ordine alla immediata applicazione della stessa tenuto conto che: - viene fatto riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in base alla quale l'ente autorizzato a seguire le procedure di adozione, "certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione"; - l'ente che certifica le spese e' soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, costituita, con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali; - ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 476 del 1998, "le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino all' avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati". Cio' premesso viene chiesto di conoscere: - se, in attesa della costituzione dell'albo degli enti autorizzati, la certificazione richiamata nell'appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000, potra' essere rilasciata dagli enti (autorizzati o meno) che hanno curato la procedura di adozione per conto degli aspiranti adottandi, ovvero dai soggetti che hanno posto in essere la procedura direttamente, senza avvalersi degli enti; - se fra le spese certificabili siano comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, al cambio di lire in valuta estera, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Al riguardo, e' opportuno evidenziare che la previsione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir, dispone la deduzione, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184. Tale nuovo onere, deducibile dal reddito complessivo, e' stato introdotto a regime nel Tuir per effetto della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori stranieri". Cio' posto, si rileva che l'art. 3 della stessa legge n. 476 del 1998 ha sostituito il Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983 prevedendo, fra l'altro, che ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale, e' necessario che tali spese siano certificate dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. Come chiarito nella voce di appendice richiamata dalla Confederazione istante, nel rigo E22 del Modello 730/2000 va indicato il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri che siano certificate dall'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 476 del 1998, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. Tale precisazione fa ovviamente riferimento al nuovo disposto normativo contenuto nella legge n. 476 del 1998. Tuttavia, e' opportuno evidenziare che l'art. 8 della piu' volte richiamata legge n. 476 del 1998, ha disposto che fino all'avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, le domande di adozione gia' presentate nonche' quelle inoltrate successivamente al 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n, 476 del 1998) continueranno ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriormente vigenti. Cio' premesso, costituitasi nel frattempo la Commissione per le adozioni internazionali a norma del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, si ritiene che fino alla data di pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, il sostenimento delle spese per le pratiche di adozione internazionale comporti il riconoscimento della deduzione, nel rispetto del principio di cassa, nella prevista misura del 50 per cento, anche qualora gli aspiranti adottandi si siano avvalsi di enti non autorizzati ovvero quando abbiano posto in essere le procedure di adozione senza l'ausilio di alcun intermediario. In tali ipotesi, assume rilevanza, rispettivamente, la certificazione delle spese rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, anche se non formalmente autorizzato, ovvero la documentazione in possesso del contribuente o l'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15). Si precisa, infine, che fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Qualora le predette spese sono sostenute in valuta estera si applica la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, del Tuir.