Risoluzione 56 del 09.05.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Irpef - Indennita' di trasferta.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ------------------------------------ Con la nota di cui si allega copia, il Comitato Unitario Autotrasporto (CUNA), ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario da riservare ai fini dell'IRPEF alle indennita' di trasferta corrisposte agli autotrasportatori di merci. In relazione alla richiesta formulata, il Comitato stesso chiede che vengano impartite istruzioni agli Uffici della Pubblica Amministrazione. L'Associazione istante ha espresso l'opinione che alla predetta indennita' debba essere applicato il regime di tassazione di cui all'art. 48, comma 5, del TUIR, e non la disciplina recata dal successivo comma 6, del medesimo art. 48. Cio' in quanto, a parere del CUNA, gli autotrasportatori di merci non possono essere qualificati come "trasfertisti". Al riguardo, la scrivente fa presente che sulla base delle affermazioni contenute nell'istanza e della documentazione in atti, risulta che le indennita' oggetto del quesito vengano corrisposte agli autotrasportatori, la cui sede e' determinata dal relativo contratto, esclusivamente in relazione ai giorni in cui e' effettuata, fuori della sede naturale, la prestazione lavorativa. L'indennita' non compete, quindi, nei giorni di assenza, nei giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia, infortunio e comunque non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa. Cio' comporta che gli autotrasportatori in discorso non possono essere considerati trasfertisti, atteso che a tale ultima categoria di lavoratori competono somme non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti, a prescindere dalla circostanza che sia stata effettivamente effettuata una trasferta. Di conseguenza alle indennita' oggetto del quesito non e' applicabile il trattamento disciplinato dall'art. 48, comma 6, che stabilisce per le indennita' e le maggiorazioni di retribuzioni percepite dai "trasfertisti" la riduzione del 50% della base imponibile. Trovera' invece applicazione, nella fattispecie in esame, il comma 5, dell'art. 48 del TUIR il quale prevede che "le indennita' percepite per trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto" e stabilisce, altresi', che i richiamati limiti di valore sono ridotti di un terzo qualora al dipendente siano rimborsate le spese di alloggio ovvero quelle di vitto e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che quelle di vitto. Si prega, pertanto, codesta Direzione Regionale di portare quanto sopra a conoscenza del CUNA.