Risoluzione 58 del 09.05.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Applicabilita' dell'equalizzatore sugli interessi e altri proventi dei buoni postali fruttiferi.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio -------------------------- Con nota del 10 dicembre 1999 la Cassa Depositi e Prestiti ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilita' dell'equalizzatore di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 461 del 1997 ai proventi dei buoni postali fruttiferi. In particolare, sono state descritte le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi dalle quali originano i problemi sollevati. Innanzitutto, e' stato precisato che i buoni postali fruttiferi sono ricompresi tra le obbligazioni e gli altri titoli pubblici di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973. A questi titoli, se emessi a partire dal 1 gennaio 1997, si applica l'imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. n. 239 del 1996, mentre a quelli emessi precedentemente alla suddetta data (ma successivamente al 20 settembre 1986) si applica la ritenuta prevista dall'art. 1 del d.l. n. 556 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 759 del 1986. In proposito e' stato chiesto se tale ritenuta debba essere operata sempre con l'aliquota del 12,50 per cento anche se i buoni postali fruttiferi sono rimborsati prima del compimento di 18 mesi dall'emissione. Al riguardo, va precisato che la ritenuta da applicarsi ai sensi dell'art. 2 del citato d.l. n. 556 del 1986 continua ad essere quella del 12,50 per cento, indipendentemente dalla scadenza del titolo. Infatti, nonostante il suddetto art. 2 faccia riferimento al primo comma dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 ai fini dell'individuazione dell'aliquota e quest'ultima disposizione preveda l'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sui proventi di obbligazioni e titoli similari con scadenza inferiore a 18 mesi, si deve tener presente che l'art. 2, comma 160, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 ha fatto salva la disciplina previgente per i titoli in esame. Pertanto, si ritiene che ai predetti titoli debba continuare ad applicarsi l'aliquota nella misura del 12,50 per cento, indipendentemente dalla loro scadenza. E' stato altresi' osservato che i buoni postali fruttiferi sono configurabili come "zero coupon bond" in quanto gli interessi che maturano sono esigibili solo all'atto del rimborso finale del capitale. La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento e' fissato al lordo. Pertanto, nonostante ai titoli in esame dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 461 del 1997, che prevede l'applicazione del cosiddetto equalizzatore ai proventi prodotti da obbligazioni e titoli similari senza cedola aventi una scadenza non inferiore ai 18 mesi, sono state segnalate alcune perplessita' sull'applicabilita' dell'equalizzatore ai titoli in esame. Innanzitutto e' stato rilevato che per detti titoli risulta impossibile definire la "scadenza" degli stessi all'atto della loro emissione: i buoni postali fruttiferi, infatti, si suddividono in: "ordinari" e "a termine". I primi non hanno una scadenza predeterminata anche se cessano di essere produttivi di interessi a partire dal trentesimo anno. I buoni postali "a termine" hanno, invece, durata predeterminata, anche se e' lasciata libera facolta' al sottoscrittore di chiedere il rimborso in ogni momento prima della scadenza. In tal caso, tuttavia, il sottoscrittore e' penalizzato con una riduzione degli interessi dovuti, da calcolarsi sul valore di rimborso del titolo. Inoltre, per entrambe le tipologie di buoni postali fruttiferi, non sono dovuti interessi se il rimborso viene chiesto prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. Secondo il parere dell'istante, quindi, non e' possibile attribuire a questi titoli una scadenza in senso tecnico ossia un termine al quale differire la restituzione del capitale da parte dell'emittente. Il rimborso dei buoni fruttiferi puo', infatti, essere richiesto dal sottoscrittore in ogni momento. Infine, viene chiesto di conoscere, qualora si ritenesse applicabile l'equalizzatore, quale debba essere il soggetto tenuto ad applicarlo. Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che il sistema dell'equalizzatore disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 461 del 1997 e' finalizzato a rendere equivalente il rendimento netto dei titoli senza cedola a quello di analoghi titoli con cedola, nel presupposto che gli interessi siano immediatamente reinvestiti dal risparmiatore allo stesso tasso di rendimento del titolo all'emissione. In pratica, sulla base della formula stabilita dal d.m. 30 giugno 1998, la ritenuta deve essere applicata su una base imponibile calcolata ponderando il valore degli interessi, maturati fino al momento del rimborso del titolo, con un fattore di rettifica che tiene conto della differenza fra il valore di rimborso e il valore di sottoscrizione, del tasso di capitalizzazione e del numero dei giorni intercorsi fra la data di emissione e quella di rimborso. Tale formula si ritiene applicabile sia ai buoni postali fruttiferi "ordinari" che non presentano formalmente una vera e propria scadenza sia a quelli "a termine" per i quali e' prevista una durata predeterminata, sempreche' il rimborso sia richiesto dopo che siano trascorsi diciotto mesi dall'emissione. Un'interpretazione in senso contrario comporterebbe la vanificazione della funzione perequativa dell'equalizzatore ossia quella di rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione. Occorre, inoltre, tener presente che detto sistema non trova applicazione, per meri fini di semplificazione, per i proventi derivanti da titoli, con cedola o senza cedola, aventi durata inferiore ai diciotto mesi. In questo caso, infatti, come specificato nella c.m. n. 165/E del 24 giugno 1998, la differenza in termini finanziari tra tassazione sul "maturato" e quella sul "realizzato" risulta assai contenuta. In sostanza, si ritiene che non si possa considerare determinante ai fini dell'applicabilita' dell'equalizzatore l'assenza di una scadenza individuabile a priori, essendo a tal fine rilevante la data effettiva del rimborso dei titoli. Nessun impedimento e', inoltre, riscontrabile per l'applicazione dell'equalizzatore, sotto il profilo procedurale, per il fatto che l'individuazione della effettiva scadenza del titolo possa essere fatta solo ex post. Infatti, l'equalizzatore va, comunque, applicato sul valore globale maturato degli interessi, compresi nel prezzo di rimborso e, quindi, al momento del rimborso del titolo. Sembra anche opportuno specificare che l'applicazione della suddetta formula ai buoni postali fruttiferi deve essere effettuata tenendo conto che la maturazione e il calcolo degli interessi avviene per bimestri interi. Pertanto, nella formula di calcolo dell'equalizzatore di cui al gia' citato d.m. 30 giugno 1998, i giorni intercorrenti fra la data di emissione e quella di rimborso, indicati con "n", necessari per determinare il tasso di interesse da inserire nella formula in questione, devono essere considerati facendo esclusivo riferimento ai bimestri interamente trascorsi e non a quelli non ancora compiuti. Tale modalita' operativa si rende necessaria al fine di evitare una differenza tra il valore di "n", e quello di "t", che riguarda i giorni intercorrenti fra la data di emissione e quella in cui vengono calcolati gli interessi. Va altresi' osservato che l'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 461 del 1997 ha previsto che sulle obbligazioni e i titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 e sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi fino all'entrata in vigore del decreto appena citato, e cioe' al 1 luglio 1998, si continuino ad applicare le regole vigenti prima di quest'ultima data. Tale disposizione, quindi, ricomprende nel suo ambito di applicazione anche i buoni postali fruttiferi sui quali, relativamente a quelli emessi antecedentemente al 1 luglio 1998 non e' applicabile il sistema dell'equalizzatore, introdotto proprio con il citato d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Pertanto, il suddetto sistema dell'equalizzazione che, secondo quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 14, comma 1, del piu' volte citato d.lgs. n. 461 del 1997 riguarda " le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto", si applica solo ai buoni postali fruttiferi - i quali rientrano tra i titoli disciplinati dalla disposizione appena citata - "la cui prima emissione" avviene a partire dal 1 luglio 1998, limitatamente, si intende, a quelli dei quali viene chiesto il rimborso dopo che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'emissione. Non e', invece, applicabile ai buoni in esame, la disposizione del successivo terzo periodo dell'art. 14, comma 1, in cui viene previsto uno speciale regime transitorio per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione fosse avvenuta antecedentemente al 1 luglio 1998. Al riguardo, si osserva che la locuzione "la cui prima emissione" e' stata probabilmente utilizzata dal legislatore al fine di evitare che alcune categorie di titoli, la cui emissione avviene in momenti successivi, venissero assoggettati ad un differente trattamento, relativamente al sistema dell'equalizzatore, pur essendo considerati assolutamente identici sotto il profilo giuridico. In quest'ultima fattispecie vanno inclusi proprio i buoni postali fruttiferi, a causa delle particolari modalita' di istituzione e di emissione che li regolano. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 203 del regolamento di attuazione del codice postale, approvato con DPR n. 256 del 1989, con apposito decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni puo' essere istituita una serie di buoni aventi stesso taglio e stesso rendimento. All'emissione dei buoni cosi' istituiti provvedono poi gli uffici postali abilitati al momento in cui ricevono la richiesta da parte dell'investitore. Infatti, ai sensi dell'art. 207, comma 1, del gia' citato DPR n. 256 del 1989, il momento dell'emissione del buoni postali fruttiferi e' quello in cui l'ufficio consegna il titolo al soggetto che lo ha richiesto, previa firma del buono stesso e incasso dell'importo dovuto. Le emissioni dei buoni avvengono, quindi, in momenti successivi con la conseguenza che se le emissioni dei titoli di una stessa serie fossero avvenute a cavallo della data di entrata in vigore del piu' volte citato d.lgs. n. 461 del 1997, si sarebbe avuta l'applicazione di una disciplina differente, per quanto concerne l'equalizzatore, a titoli che, invece, sotto il profilo giuridico sono assolutamente identici. Pertanto, per determinare l'applicabilita' dell'equalizzatore bisognera' verificare il momento in cui viene emesso il primo buono di una stessa serie senza che abbia alcuna rilevanza la data di emissione di ogni singolo buono. Se l'emissione del primo dei buoni avviene successivamente al 30 giugno 1998, l'equalizzatore deve essere applicato su tutti quelli appartenenti alla medesima serie. Viceversa, se il primo dei buoni di una stessa serie e' emesso precedentemente al 1 luglio 1998 il sistema dell'equalizzatore non va applicato a nessuno dei buoni della serie. Al riguardo, va ulteriormente osservato che i decreti che istituiscono le nuove serie dei buoni postali fruttiferi prevedono che i buoni delle precedenti serie speciali emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla gazzetta Ufficiale devono essere considerati a tutti gli effetti titoli della nuova serie. Ovviamente, ai buoni da ultimo citati deve essere applicato l'equalizzatore se "la prima emissione" dei titoli della nuova serie e' successiva al 30 giugno 1998. Con riferimento, infine, al quesito relativo al soggetto tenuto all'applicazione dell'equalizzatore, occorre tenere presente che ai sensi dell'art. 2 del d.m. 23 dicembre 1998, n. 511, recante le modalita' applicative dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 239 del 1996 sui proventi dei buoni postali di risparmio, l'imposta sostitutiva e' applicata dalla Poste italiane S.p.A.. Pertanto, si ritiene che il soggetto tenuto ad applicare l'equalizzatore sia la medesima societa' Poste all'atto del rimborso e in presenza delle condizioni previste dall'art. 13 del citato d.lgs. n. 461 del 1997. * * * Si prega codesta Direzione Regionale di far conoscere il contenuto della presente alla Cassa interessata.