Risoluzione 59 del 09.05.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Regime tributario degli organismi di investimento collettivo in strumenti
finanziari di diritto italiano. Applicabilita' delle disposizioni contenute
negli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, 11 della legge 14 agosto
1993, n. 344 e 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio -------------------------------- Con lettera del 14 febbraio 2000 l'Associazione italiana delle societa' ed enti di gestione mobiliare e immobiliare (Assogestioni), con sede in Via in Lucina, n. 17 00186 Roma, ha chiesto chiarimenti in merito al regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni e SICAV) che investono il proprio patrimonio in strumenti finanziari. In particolare, viene chiesto di confermare l'applicabilita' degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 e 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, anche agli organismi di diritto italiano che investono in strumenti finanziari e vengono istituiti in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1999). Al riguardo, occorre ricordare che il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della finanza) ha introdotto una nuova disciplina per i fondi comuni di investimento mobiliare (di tipo aperto e chiuso) e per le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV). In particolare, in attuazione degli articoli 36 e 37 del citato testo unico, sono state abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1992, n. 84 che disciplinavano l'istituzione ed i limiti di investimento dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e delle societa' di investimento a capitale variabile. La disciplina applicabile e' ora contenuta nel predetto testo unico della finanza e nei provvedimenti di attuazione emanati dal Ministero del Tesoro (regolamento del 24 maggio 1999, n. 228) e dalla Banca d'Italia. Tali nuove disposizioni consentono agli organismi di investimento collettivo istituiti nella forma del fondo comune aperto, della SICAV e del fondo comune chiuso di investire in strumenti finanziari anche oltre i limiti previsti dalla soppressa normativa. Cio' premesso, l'Associazione istante ha chiesto se l'entrata in vigore della nuova disciplina civilistica abbia modificato il regime tributario degli organismi in questione. In merito alla problematica rappresentata si osserva che a norma degli articoli 9 della legge n. 77/83, 11 della legge n. 344/93, 14 del d.lgs. n. 84 del 1992, come modificati dall'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli organismi di investimento collettivo in strumenti finanziari sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione maturato in ciascun anno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, l'imposta e' elevata al 27 per cento per la parte del risultato della gestione riferibile a partecipazioni qualificate, intendendosi per tali la partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' o enti superiore al 10 per cento o al 50 per cento, a seconda che le stesse siano negoziate o meno in mercati regolamentati. Quest'ultima disposizione trova applicazione con riferimento agli organismi che hanno un numero di partecipanti non superiore a 500. Occorre in primo luogo considerare che nell'articolo 3, comma 160, lettera i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - legge delega per la riforma dei redditi di natura finanziaria in base alla quale e' stato predisposto l'articolo 8, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 461 del 1997 - era previsto che l'imposizione sostitutiva nella misura minima (12,50 per cento) dovesse essere applicata per "gli organismi collettivi di investimento in valori mobiliari" e cioe' per tutti gli organismi di diritto italiano e a quelli ad essi equiparati aventi per oggetto l'investimento in strumenti finanziari. Inoltre, il testo unico della finanza all'articolo 214, comma 4, ha stabilito che "il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti". Pertanto, sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme richiamate, si ritiene che il regime tributario degli organismi di diritto italiano, previsto dagli articoli 9 della legge n. 77/83, 11 della legge n. 344/93, 14 del d.lgs. n. 84 del 1992, non abbia subito alcuna modifica per effetto delle nuove disposizioni di carattere civilistico. Cio' vale sia per gli organismi esistenti alla data di entrata in vigore di queste ultime disposizioni sia per gli organismi che si costituiscono nel rispetto delle stesse, sempreche' il patrimonio degli organismi sia investito in strumenti finanziari. Si prega codesta Direzione Regionale di far conoscere il contenuto della presente all'associazione interessata.