Risoluzione 60 del 09.05.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Regime tributario delle prestazioni erogate dalla Cassa di Previdenza dei
dirigenti e degli impiegati della McKinsey.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ---------------------------------- Con lettera del 20 dicembre 1999, la Cassa di previdenza dei dirigenti e degli impiegati della societa' McKinsey, con sede in Piazza Duomo, n. 31, 20122 Milano, ha chiesto chiarimenti in merito al regime tributario applicabile alle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti. Al riguardo, viene fatto presente quanto segue. La suddetta Cassa di previdenza, istituita in data 22 dicembre 1988, investe le disponibilita' finanziarie derivanti dai contributi ricevuti sottoscrivendo quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano. Al momento della maturazione del diritto ad ottenere la prestazione previdenziale da parte dell'iscritto, la Cassa intende applicare il seguente trattamento fiscale. La societa' di gestione liquida le prestazioni a favore di ciascun iscritto suddividendo l'importo in linea capitale corrisposto in due parti: 1. la prima parte, pari all'ammontare dei contributi versati dalla societa' e dagli iscritti (al netto dell'abbattimento del 4 per cento di cui all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ove spettante) verrebbe trasmessa alla Cassa di Previdenza la quale la corrisponderebbe al dipendente assoggettandola a tassazione secondo le specifiche disposizioni previste per le "altre indennita' e somme" di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del TUIR; 2. la seconda parte, costituita dal rendimento derivante dall'impiego in quote del fondo comune, verrebbe trasmessa dalla societa' di gestione alla Cassa di previdenza la quale la corrisponderebbe al dipendente senza operare alcuna ritenuta alla fonte. Tale trattamento tributario, secondo il parere dell'istante, deriva dall'applicazione al caso di specie dei principi contenuti nella circolare ministeriale n. 14 del 17 giugno 1987 emanata in occasione delle modifiche apportate al regime fiscale dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482. Nella suddetta circolare erano state esaminate le polizze collettive stipulate da Casse o Enti previdenziali a favore dei lavoratori iscritti, diretti beneficiari della polizza, il cui rendimento finanziario era assoggettato ad una ritenuta a titolo definitivo. Il predetto regime fiscale, che si basa sul principio di tassazione del rendimento quale frutto del capitale investito, dopo l'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, e' stato applicato anche ai rendimenti derivanti dalla sottoscrizione di quote di fondi comuni. Entrambe le fattispecie, osserva l'istante, sono considerate come forme di investimento finanziario, produttive di redditi di capitale. Pertanto, la Cassa istante ritiene che all'atto del trasferimento dei rendimenti ai lavoratori iscritti non debba essere operata alcuna ulteriore ritenuta al fine di evitare duplicazioni d'imposta, fermo rimanendo che sulla parte rimanente, costituita dalla restituzione dei contributi, la Cassa di previdenza applichera' la disciplina fiscale prevista per le "altre indennita' e somme" dall'articolo 17, comma 2, del TUIR. Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che la Cassa di previdenza istante, in qualita' di fondo pensione, investe le proprie risorse sottoscrivendo quote di fondi comuni di investimento di diritto italiano disciplinati dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344. Come noto, sulla base di quest'ultima disposizione, come sostituita dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, detti fondi sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione maturato in ciascun anno. Pertanto, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, essendo detti proventi gia' tassati in capo al fondo. Occorre tener presente, tuttavia, che l'investimento in quote di fondi comuni viene effettuato dal fondo pensione a titolo di provvista, ossia quale impiego delle contribuzioni ricevute dai partecipanti. Cio' comporta che la titolarita' delle suddette quote e dei loro frutti e' esclusivamente del fondo pensione e che le relative disponibilita' costituiscono i mezzi necessari per assolvere all'obbligo giuridico di corrispondere agli aventi diritto la prestazione pensionistica complementare allorquando se ne verifichino i presupposti. In tale configurazione, il trattamento tributario applicato ai proventi derivanti dalla partecipazione al fondo comune di investimento mobiliare non ha alcun effetto nei confronti degli iscritti alla Cassa di previdenza in relazione alla prestazione ad essi spettante. La natura giuridica della prestazione pensionistica, infatti, non muta per effetto della circostanza che il fondo pensione abbia investito la provvista in quote di fondi comuni o in altro tipo di investimento di natura finanziaria, in quanto la prestazione rappresenta comunque una erogazione correlata alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto con il fondo. Pertanto, l'intero ammontare dell'importo attribuito agli iscritti - costituito sia dalla restituzione dei contributi sia dai rendimenti - deve essere assoggettato a tassazione secondo la disciplina prevista per le prestazioni erogate dai fondi pensione. In proposito si fa rinvio al contenuto della circolare ministeriale n. 235/E del 9 ottobre 1998, laddove e' stato chiarito che alle prestazioni in forma di capitale si applica il trattamento fiscale stabilito dal comma 9 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 1993 il quale prevede che esse "sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale al T.F.R. destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al T.F.R. e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento". La stessa norma prevede, altresi', l'applicazione dei commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 17 del Tuir. In particolare: - il comma 2 di detto articolo stabilisce che l'ammontare netto imponibile e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore stesso non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro; - il comma 5 disciplina l'obbligazione tributaria sui redditi della specie nei casi di decesso del prestatore di lavoro; - il comma 6 si occupa dello scambio delle informazioni tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Tale modalita' di tassazione si rende applicabile anche nei casi in cui la prestazione sia erogata dal fondo pensione in dipendenza di contratti di assicurazione. Tuttavia, per effetto dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 669 del 1997, la descritta disciplina e' applicabile esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993). Pertanto, ai soggetti che risultano iscritti alle forme pensionistiche complementari al 28 aprile 1993 deve applicarsi: 1. alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi effettivamente versati dal lavoratore, in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, la medesima aliquota applicata al T.F.R., ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Tuir; 2. alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di contratti di capitalizzazione (e soltanto a queste): - sulla parte relativa al rendimento, la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui al citato articolo 6 della legge n. 482 del 1985; - sull'importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, l'aliquota prevista per la tassazione del T.F.R.. Ai "nuovi iscritti", invece, alle prestazioni in forma di capitale si deve applicare il trattamento previsto dall'articolo 13, comma 9, precedentemente illustrato, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo. Si precisa, pertanto, che il trattamento fiscale specificamente previsto per le prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione (con le modalita' illustrate dalla richiamata circolare n. 14 del 1987) non puo' essere applicato con riferimento alle somme erogate dalla Cassa di previdenza istante mancando nella fattispecie l'adozione di un modello gestionale di tipo assicurativo. * * * Si prega codesta Direzione Regionale di far conoscere il contenuto della presente alla Cassa di Previdenza interessata.