Risoluzione 62 del 11.05.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO
Imposta sostitutiva dell'Irpeg per i fondi di investimento immobiliari chiusi
- Art. 15 legge n. 86 del 1994.
TESTO ALL'ASCOTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ALLE POSTE ITALIANE S.p.A. ALLA SOGEI e p. c. ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE ------------------------------------------ L'articolo 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, contiene le disposizioni tributarie relative ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ed assoggetta le societa' di gestione del risparmio al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpeg. Il comma 4 del citato articolo 15 dispone che dette societa' provvedono separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando il relativo ammontare al patrimonio dei fondi. Il versamento dell'imposta in argomento va effettuato negli stessi termini e con le modalita' previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, utilizzando il modello F24 con l'indicazione del seguente codice tributo: 2024 - Imposta sostitutiva dell'Irpeg- Art. 15 legge n. 86/1994 dovuta dalle societa' di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi. Tale codice, che va indicato nella sezione Erario del modello F24, puo' essere utilizzato sia nella colonna "importi a credito compensati" che nella colonna "importi a debito compensati"; il periodo di riferimento da indicare e' l'anno per il quale si effettua il versamento. Si precisa, infine, che l'imposta in argomento puo' essere versata mediante pagamenti rateali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.