Risoluzione 64 del 19.05.00

MATERIA FISCALE: Occupazione aree pubbliche

OGGETTO Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Art. 38, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Servitu' di pubblico passaggio.

TESTO Al Comune di Grado --------------------------------------- Con la nota in riferimento codesto ente ha proposto un quesito in merito all'applicabilita' della Tosap per un'occupazione realizzata con una tenda da sole ed alcuni carrelli espositori su un marciapiede antistante un esercizio commerciale. Il comune ha altresi' precisato che su detto marciapiede, delimitante un condominio, non risulta iscritta all'ufficio tavolare alcuna servitu' di pubblico passaggio. Tuttavia la societa' concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione della Tosap ha applicato la tassa alle occupazioni in questione in considerazione del fatto che sul marciapiede si e' realizzata un'ipotesi particolare di servitu' di pubblico passaggio individuata nella cosiddetta dicatio ad patriam. In tale fattispecie la servitu' nasce per il solo fatto giuridico di mettere a disposizione della collettivita' un bene da parte del suo titolare. Al riguardo, la scrivente non ritiene di poter concordare con quanto sostenuto dalla societa' concessionaria in quanto nella fattispecie in esame non si e' verificato il presupposto impositivo per dar luogo all'applicazione della Tosap, di cui all'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.Detta disposizione consente infatti l'applicazione della tassa alle occupazioni realizzate sulle "aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitu' di pubblico passaggio". Nella fattispecie in esame, invece, l'indicazione "proprieta' privata" posta sul marciapiede e le catenelle che delimitano l'area, costituiscono il segno inequivocabile della volonta' contraria del titolare dell'area stessa di far sorgere la servitu' di pubblico passaggio. Il fatto poi che il proprietario consenta il transito sul marciapiede dei clienti dell'esercizio commerciale deve essere inteso unicamente come un atto di mera tolleranza diretto al solo fine di consentire lo svolgimento dell'attivita' in questione. Tali considerazioni comportano che non si e' quindi realizzata un'ipotesi di "dicatio ad patriam", come invece sostenuto dalla concessionaria del servizio Tosap, poiche' - come peraltro precisato nella circolare n. 13/E del 25 marzo 1994 - mancano gli elementi costitutivi della servitu' di pubblico passaggio, vale a dire la volonta' del titolare del marciapiede di mettere a disposizione della collettivita' il proprio bene e l'uso continuo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettivita'. Da quanto esposto discende che non puo' essere applicata la Tosap alle occupazioni realizzate sul marciapiede in questione, poiche' le stesse costituiscono il legittimo esercizio del diritto di proprieta' da parte del suo titolare.