Risoluzione 65 del 22.05.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO Adempimenti di natura fiscale concernenti la gestione di un progetto denominato "Caffe' pagato" - Quesito del comitato promotore del progetto "Caffe' pagato".

TESTO Al Comitato organizzativo Progetto "Caffe' pagato" (Att.ne Prof. Maria D'Alessio) Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio e, per conoscenza Al Comando Generale della Guardia di Finanza -------------------------------- Con nota del 6 marzo 2000, che si allega in copia, il Comitato promotore del progetto "Caffe' pagato" hanno descritto l'iniziativa e chiesto chiarimenti in ordine ai relativi adempimenti fiscali. In particolare il progetto si prefigge lo scopo di promuovere l'identita' sociale dei giovani studenti con la citta' di Roma, di realizzare e sviluppare fra i giovani un atteggiamento socialmente responsabile nei confronti delle persone che si trovano in situazione di particolare difficolta'. L'iniziativa di solidarieta' sociale consiste nell'offrire alle persone meno abbienti beni e servizi presso un esercizio pubblico convenzionato a seguito del pagamento anticipato del corrispettivo da parte di clienti dell'esercente. In particolare il Comitato promotore in considerazione che la cessione del bene o la prestazione di servizio non coincide con il pagamento del corrispettivo, ha chiesto di poter utilizzare una procedura costituita dalle seguenti fase: - emissione dello scontrino fiscale da parte dell'esercente, all'atto del pagamento del corrispettivo; - apposizione sullo scontrino del timbro con la dicitura "caffe' pagato" ed esposizione del medesimo nel locale ove viene esercitata l'attivita'; - utilizzazione dello scontrino all'atto della cessione del bene o della erogazione del servizio. Per quel che concerne l'aspetto di natura fiscale relativo alla gestione del progetto in questione, si osserva che le attuali disposizioni riconoscono che il momento impositivo sorge all'atto del pagamento del corrispettivo, per cui in tale momento deve essere emesso lo scontrino fiscale per l'ammontare del corrispettivo incassato. E infatti torna applicabile la previsione di cui all'art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 1 del d.m. 23 marzo 1983 concernente, quest'ultimo, norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e l'obbligo, da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa. L'art. 1 del d.m. 23 marzo 1983 sopra richiamato stabilisce che "per le cessioni...... e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande........... deve essere rilasciato uno scontrino fiscale........... al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento". Inoltre va rilevato che a norma dell'art. 6, comma 4 del DPR. n. 633 del 1972 l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, se anteriore al verificarsi della prestazione o della cessione. Tanto premesso si ritiene che possa essere adottata la seguente procedura. I gestori dei bar devono comunicare preventivamente all'Ufficio delle Entrate competente la loro adesione all'iniziativa. All'atto del pagamento del corrispettivo verra' emesso lo scontrino fiscale, sul quale verra' apposto un timbro indelebile, riportante l'indicazione "Iniziativa Caffe' pagato" o un bollino adesivo, non rimovibile senza che il documento stesso si deteriori, riportante la stessa menzione. Lo scontrino emesso, cosi' integrato, verra' consegnato al cliente, che lo esporra' in un apposito spazio all'uopo predisposto nell'ambito dei locali dell'esercizio stesso; l'esposizione al pubblico dello scontrino costituira' prova dell'avvenuta regolarita' dell'operazione sia in ordine all'emissione dello stesso sia in ordine alla sua conservazione ed eventuale esibizione, da parte del cliente, agli organi di controllo. Infine lo scontrino verra' consegnato al consumatore finale, ovvero alla persona a cui viene erogato il servizio o ceduto il bene. Codesta Direzione regionale delle entrate e' pregata di portare a conoscenza degli uffici delle Entrate di Roma il contenuto della presente.