Risoluzione 68 del 24.05.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Irpeg Applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Stati Uniti, ratificata in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 763, da parte dei sostituti d'imposta. Certificazioni rilasciate dalle Autorita' fiscali statunitensi.

TESTO Alla Rai Radiotelevisione Italiana Risposta alla nota del 10 aprile 2000, n. AF/FST/CTC/253 e per conoscenza Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ------------------------------- Codesta societa', con la nota cui si risponde, ha chiesto alla scrivente di voler fornire precisazioni sull'uso di un nuovo modello di certificazione recentemente emesso dalle Autorita' fiscali degli Stati Uniti ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella vigente Convenzione Italia Stati-Uniti per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In effetti, il nuovo modello denominato "6166" sostituisce una speciale lettera (identificata con il n. 2295), specificamente formulata proprio in relazione alla Convenzione Italia-USA, che veniva in precedenza rilasciata a soggetti residenti negli Usa che intendessero fruire in Italia delle misure previste nel vigente trattato. Tale documento conteneva, oltre alla certificazione della residenza, una attestazione dell'Amministrazione fiscale USA che, relativamente a quanto era a sua conoscenza e basandosi unicamente sulle dichiarazioni rilasciate dal contribuente interessato sotto pena di spergiuro, certificava che il medesimo non aveva in Italia stabile organizzazione. Recentemente, le Autorita' americane hanno fatto presente che, nell'ambito di una riorganizzazione interna del loro sistema di emissione dei certificati di residenza ai fini fiscali, per motivi tecnici, non era piu' possibile rilasciare per l'Italia un modello che si differenziasse dalle attestazioni standard rilasciate per la gran parte dei Paesi loro partner. A tale proposito l'Amministrazione fiscale italiana, con nota del 16 aprile 1999, n. 1999/31055, del Dipartimento delle Entrate, ha comunicato alle competenti Autorita' USA di ritenere accettabile il predetto modello 6166 ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi in vigore tra Italia e Stati Uniti. Inoltre, lo stesso potra' essere utilizzato anche per ottenere le agevolazione previste dalla legislazione interna nei confronti dei soggetti non residenti. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che la Convezione Italia-Stati Uniti, all'articolo 5 del Protocollo, disciplina le modalita' di rimborso delle ritenute operate alla fonte in Italia in base alla normativa nazionale, cio' in quanto l'applicazione delle misure convenzionali dovrebbe essere ordinariamente effettuata tramite rimborsi, in sintonia con l'impostazione generale del sistema tributario nazionale. Tuttavia, nel corso degli anni, l'intensificarsi degli scambi economici internazionali e pressanti esigenze di snellezza hanno indotto l'Amministrazione finanziaria italiana a prevedere in generale procedure atte a consentire l'applicazione diretta delle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni da parte dei sostituti d'imposta. In tale contesto il Ministero delle Finanze (circolari della Direzione delle Imposte Dirette n. 86, del 13 settembre 1977, n. 115 del 12 aprile 1978 e numero 147 del 25 novembre 1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 di questa Direzione Centrale) ha precisato che i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilita', applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote previste in Convenzioni vigenti fra l'Italia ed il Paese di residenza del beneficiario del reddito. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la prassi illustrata ha carattere facoltativo. Tuttavia, nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda attenervisi e' fatto obbligo al medesimo di acquisire, dai beneficiari del reddito, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti negli accordi di cui sopra. Nel caso di beneficiari statunitensi andra' quindi acquisita una richiesta per l'applicazione delle disposizione convenzionali sottoscritta dal beneficiario, contenente la dichiarazione che il medesimo si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione per usufruire dell'agevolazione e non possiede in Italia stabile organizzazione o base fissa, inoltre, la stessa dovra' essere corredata dalla predetta dichiarazione di residenza rilasciata dalle Autorita' USA. Ovviamente, resta salva la facolta' dell'Amministrazione finanziaria di accertare l'effettiva esistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione.