Risoluzione 71 del 24.05.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
I.V.A.- Cessione di crediti - Quesito formulato dalla Direzione Regionale
delle Entrate per la Lombardia.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia Risposta a nota n.215/99 del 16 giugno 1999 --------------------------------------------- La Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, con la nota in riferimento, ha sottoposto alla scrivente la fattispecie di seguito rappresentata. Con due atti di rogito sono stati riprodotti in forma pubblica precedenti accordi contrattuali, stipulati mediante corrispondenza, con cui la Cassa di Risparmio di Puglia (Caripuglia) e la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (Carical) hanno ceduto alla Cassa di Risparmio Salernitana (Carisal) crediti verso la propria clientela. Piu' precisamente, con uno dei contratti la Caripuglia ha ceduto pro soluto alla Carisal crediti in sofferenza (e relative garanzie e rapporti accessori) per un importo nominale di lire 2.090.764.000.000 verso il corrispettivo di lire 978.301.146.031 (con la cessione sono stati accollati alla Carisal impegni di firma, e connessi rapporti giuridici attivi e passivi, collegati a posizioni in sofferenza per un valore di lire 241.388.435.521). Con altro contratto la Carical ha ceduto pro soluto alla Carisal crediti in sofferenza (e relative garanzie e rapporti accessori) per un ammontare nominale di lire 2.012.679.000.000 verso il corrispettivo di lire 768.330.133.492. La Banca Intesa, del cui gruppo fanno parte sia le cedenti sia la cessionaria, ha chiesto che gli atti predetti siano registrati con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa poiche' si tratterebbe di cessioni di credito rientranti nel campo d'applicazione dell'Iva. In proposito il competente Ufficio del Registro di Milano ha reputato opportuno richiedere il preventivo parere della citata Direzione Regionale, la quale ha ritenuto di poter condividere la tesi prospettata dalla Banca istante, secondo cui le cessioni di credito intervenute nell'ambito di operazioni di finanziamento rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, anche se esenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre restano escluse dall'IVA, e quindi sono soggette all'imposta proporzionale di registro, le cessioni di credito che adempiono funzioni negoziali di carattere non finanziario, come quelle dirette ad estinguere debiti pregressi. La citata Direzione ha ritenuto, inoltre, che nel caso in esame le cessioni di credito, in quanto finalizzate a procurare liquidita' alle banche cedenti, abbiano natura finanziaria e vadano, quindi, assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, in ossequio al criterio di alternativita' di cui all'art. 40 del decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Poiche' la questione investe problematiche di carattere generale e data la rilevanza anche economica della fattispecie, la citata Direzione ha chiesto alla scrivente di far conoscere le proprie determinazioni in merito a quanto rappresentato. Al riguardo si esprimono le seguenti considerazioni. L'art. 3, secondo comma, numero 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e' stato modificato dall'art. 4 della Legge 18 febbraio 1997, n. 28, con la quale si e' provveduto a dare attuazione nel nostro ordinamento alle disposizioni delle direttive comunitarie in materia di Iva sulle operazioni creditizie e finanziarie. La nuova formulazione del primo periodo del citato numero 3, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 28 del 1997, ha ampliato la portata della fattispecie facendo rientrare nel novero delle prestazioni di servizi tutte le operazioni finanziarie concernenti crediti, cambiali o assegni, che si concretizzano nella loro negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto. In buona sostanza l'art. 3, secondo comma, numero 3, e' stato riformulato per precisare che la nozione di prestito di denaro, assimilata agli effetti dell'Iva a prestazione di servizio quando effettuata a titolo oneroso, non e' limitata allo sconto di crediti e titoli di credito, ma ricomprende le operazioni finanziarie intendendosi per tali tutte le operazioni aventi causa di finanziamento anche se attuata con cessione di crediti, anche pro soluto, di cambiali o assegni. Peraltro il numero 3 del secondo comma dell'art. 3 va messo in relazione con la norma di cui all'art. 10, numero 1, ove sono considerati esenti da Iva le prestazioni di servizio concernenti la concessione e la negoziazione di crediti; ne consegue che le operazioni di finanziamento realizzate anche mediante cessione di crediti pro soluto o pro solvendo, rilevano agli effetti dell'imposta in regime di esenzione. Per converso, la cessione di credito posta in essere isolatamente come negozio a se' stante dovra' ricondursi al disposto della lettera a) terzo comma, dell'art. 2, nella parte in cui prevede l'esclusione dall'ambito applicativo del tributo della cessione di credito senza alcuna sottostante operazione di finanziamento. In sostanza, restano escluse da Iva, a norma del citato art. 2, le cessioni di credito pro soluto non aventi causa di finanziamento ma effettuate in conto pagamento di preesistenti obbligazioni, le quali possono trovare origine in negozi delle piu' varie specie: ad esempio compravendite, appalti, ecc. Con riferimento al caso in esame, la scrivente concorda con quanto espresso da codesta Direzione regionale, circa la natura finanziaria delle operazioni effettuate dalle predette banche: le cessioni, infatti, sono state poste in essere allo scopo di procurare liquidita' alle banche cedenti. Del resto, la stessa legislazione nazionale in materia di attivita' bancarie e creditizie ricomprende nella nozione di finanziamento ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di acquisto di credito. La scrivente ritiene, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che gli atti posti in essere dalle citate banche, in quanto operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, anche se tra quelle esenti, per il principio di alternativita' tra Iva e imposta di registro, vadano assoggettate, in caso d'uso, all'imposta di registro in misura fissa.