Risoluzione 85 del 08.06.00
MATERIA FISCALE: Occupazione aree pubbliche
OGGETTO
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Art. 3, comma
63, lett. b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esenzione prevista per le
occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato
su aree a cio' destinate.
TESTO Al Comune di Aversa ------------------------------------- Con la nota sopra distinta, concernente l'oggetto, codesto comune ha chiesto di conoscere se l'esercizio della facolta' prevista dall'art. 3, comma 63, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - che consente di esonerare dalla TOSAP le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a cio' destinate - possa riguardare anche la concessione per l'occupazione permanente di aree appositamente individuate dall'ente e destinate alla gestione di un parcheggio. Al riguardo, si fa presente che il tenore della disposizione esonerativa in esame consente la sua applicazione anche alle occupazioni realizzate da terzi concessionari per la realizzazione di parcheggi. Infatti, come precisato dalla circolare n. 43/E del 20 febbraio 1996, la possibilita' di disporre l'esonero dalla tassa deriva dalla circostanza che il legislatore del D. Lgs n. 549 del 1995 ha inserito la parola "privato" ad integrazione della normativa precedentemente in vigore, esprimendo in tal modo il chiaro intento di estendere il beneficio in esame non solo alle occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico, come i taxi, ma anche a quelle adibite a trasporto privato. Da quanto precede appare chiara la possibilita' per codesto comune di concedere al soggetto giuridico, ritenuto idoneo per la gestione di un servizio di parcheggio pubblico a pagamento, le aree in questione e, conseguentemente, di esentare queste ultime dal pagamento della TOSAP.