Risoluzione 88 del 19.06.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
Iva - Editoria Art. 74, comma 1, DPR 633/72 Aliquota applicabile alle cessioni
dell'agenda Smemoranda.Quesito della Gut Edizioni S.pa.
TESTO Alla Gut edizioni S. p. A. e,p.c. Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ---------------------------- Con istanza diretta alla scrivente la societa' indicata in oggetto ha fatto presente di stampare e distribuire un prodotto editoriale denominato "Smemoranda" avente funzioni sia di libro che di agenda-diario scolastico personale ed ha chiesto di conoscere se alle cessioni di tale bene si renda applicabile l'aliquota IVA del 4% prevista dal n. 18 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, per i giornali, libri, periodici ed altri prodotti editoriali e tipografici. L'istante ha evidenziato che molti altri concorrenti immettono nel mercato agende e diari previa registrazione della pubblicazione, presso il Tribunale, come periodico annuale ai sensi della legge n. 47 del 6 febbraio 1948. Le particolari norme agevolative, contenute nell'art. 74, lettera c), del citato D.P.R. n. 633 che disciplinano l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle cessioni di prodotti editoriali ed individuano l'ambito operativo di applicazione della normativa agevolativa prevista, ai fini dell'IVA, per il settore editoriale, prevedono infatti come unica condizione perche' un bene possa qualificarsi come " periodico" la registrazione dello stesso presso il Tribunale ai sensi della legge 6 febbraio 1948, n. 47. Dalla lettura, in particolare, dell'art. 5 della legge n. 47 del 1948, che individua le attribuzioni del Tribunale in materia di registrazione di giornali e periodici, emerge l'assenza di qualsiasi potere di valutazione da parte del Tribunale sia in merito al contenuto della pubblicazione, che al bene, inteso in senso materiale, oggetto della registrazione. La citata legge n. 47, attesa la sua finalita' liberale e garantista del diritto di libera manifestazione del pensiero a mezzo stampa, non prevede che il Tribunale prenda visione della pubblicazione ed abbia discrezionalita' in merito alla registrazione. Ne consegue che ai fini fiscali la semplice registrazione presso il Tribunale, come dato formale, non e' di per se' sufficiente per il riconoscimento di un bene come periodico. E' altresi' necessario, infatti, che il bene abbia caratteristiche tali da poterlo identificare come periodico. Si ritiene, pertanto, necessaria la sussistenza di due requisiti che riguardano l'aspetto contenutistico del bene e la registrazione dello stesso come periodico presso il tribunale. Nel caso in rassegna, il prodotto editoriale " Smemoranda" non appare riconducibile alla categoria dei periodici per l'assenza di talune caratteristiche essenziali, quali il contenuto divulgativo e il collegamento della pubblicazione con scadenze fisse (settimanali,mensili, trimestrali etc.....). Riguardo poi alla possibilita' che il bene in questione si possa qualificare come libro la scrivente ha piu' volte precisato che possono considerarsi tali tutti i lavori dell'arte libraria, di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo purche' stampati. Il libro si caratterizza peraltro per avere una funzione divulgativa e scientifica, di cui l'agenda e' priva. E' opportuno sottolineare che la circolare n. 63 del 7 agosto 1990 ha espressamente escluso dalla nozione di libri, i prodotti editoriali costituiti dai diari scolastici, dei quali e' palese l'affinita' contenutistica con le agende. Sulla base di quanto precisato la scrivente ritiene che il bene di cui trattasi non possa essere considerato un libro ne' un periodico con la conseguenza che alle relative cessioni si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 20%.