Risoluzione 89 del 19.06.00

MATERIA FISCALE: Registro

OGGETTO Tassazione di atti di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quesito.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia Risposta a nota dell'1.12.1998 ------------------------------ Con la nota cui si porge riscontro viene chiesto di conoscere, con riferimento agli atti di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, "...se possa farsi riferimento, ai fini dell'individuazione della base imponibile, ex artt. 51 e 52 del D.P.R. 131/86, al prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 10 (ultima parte) e 12, lettera a), della legge 24.12.93 n. 560 (...)". In sostanza viene chiesto di conoscere se il prezzo definito secondo i criteri tassativi, determinati dalla legge n. 560 del 1993 per la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, possa o no essere soggetto a rettifica in quanto inferiore al valore catastale dell'immobile. In proposito si osserva quanto segue. La legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), all'articolo 1, comma 10, stabilisce espressamente: " Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali (...). Al prezzo cosi' determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento". Allo stesso articolo 1, comma 12, lett. a), stabilisce, inoltre, che il pagamento puo' essere effettuato in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione. Sembra evidente che in ipotesi di vendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge n. 560 del 1993 sopra richiamata, il prezzo e' legislativamente predeterminato ancorandolo al valore catastale degli immobili e prevedendo una riduzione legata all'anzianita' di costruzione degli immobili stessi (art. 1, comma 10) o alle modalita' di pagamento (art. 1, comma 12, lett. a). Non solo la determinazione del prezzo e' vincolata in tali tipi di vendita ma anche la scelta del contraente (cfr. art. 1, comma 6 e comma 16) e persino il bene compravenduto che non puo' essere alienato per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto (art. 1, comma 20). Del resto, il fatto che gli enti che effettuano la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica siano tenuti ad operare entro precise disposizioni normative, anche con riferimento al prezzo di vendita, e' giustificato dalle finalita' istituzionali di tali enti che sono quella di calmierare il mercato e, soprattutto, quella di permettere l'accesso alla proprieta' anche da parte di cittadini che non dispongano di mezzi adeguati per l'acquisto di alloggi nel libero mercato (cfr. in questo senso, con riferimento agli IACP, la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 7041 del 25 ottobre 1988). Tanto e' vero che la stessa legge n. 560 del 1993, all'articolo 18, prevede che, qualora l'affittuario non abbia esercitato il diritto di prelazione la vendita e' effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale ed a favore di enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali. Quanto sopra, peraltro, appare in linea con il principio della capacita' contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione. Deve ritenersi pertanto che, nel caso di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica eseguiti ai sensi della legge n. 560 del 1993, quando il corrispettivo sia determinato legislativamente, l'ufficio non puo' esercitare il potere di rettifica ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, neanche quando il valore dichiarato risulti inferiore al valore catastale.