Risoluzione 90 del 22.06.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Trattamento tributario dei
compensi dei giudici Tributari.
TESTO Alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa e, per conoscenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia --------------------------------- Continuano a pervenire alla scrivente numerosi quesiti in merito alle modalita' di tassazione dei compensi corrisposti ai componenti delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. In particolare, e' stato chiesto di dare conferma dell'applicabilita' del regime della tassazione separata di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) ai predetti compensi alla luce del contenuto delle circolari ministeriali n. 23/E del 5 febbraio 1997, n.80/E dell'11 marzo 1998 e n. 191/E del 23 luglio 1998. Al riguardo, e' stato fatto presente che la liquidazione del compenso fisso mensile e del compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, spettanti ai sensi del citato articolo 13 del D.Lgs. n. 545 del 1992 ai componenti delle commissioni tributarie - la cui misura e' fissata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro - avviene mensilmente ovvero con diversa cadenza a seconda delle esigenze delle singole commissioni. Le segreterie delle commissioni svolgono tutte le funzioni inerenti la liquidazione dei compensi e il pagamento delle relative somme viene effettuato successivamente all'accreditamento dei fondi disposto dalla competente Direzione regionale delle entrate. Pertanto, indipendentemente dalla puntuale determinazione dei compensi spettanti, le commissioni possono corrisponderli soltanto dopo avere ricevuto il relativo stanziamento. Tale circostanza ha determinato, fino allo stato attuale, la corresponsione dei compensi in periodi d'imposta successivi rispetto a quelli riferibili all'attivita' svolta. Cio' premesso, ai fini dell'applicazione dello speciale regime della tassazione separata di cui al predetto articolo 16, comma 1, lettera b), del Tuir, e, quindi, per l'inquadramento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie tra gli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si ritiene che sia necessario innanzitutto che i compensi siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata prestata l'attivita' lavorativa e che, inoltre, detto ritardo: 1. non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti; 2. sia derivante da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; 3. sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti. Pertanto, il regime della tassazione separata non puo' trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono ovvero qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, come si verifica, ad esempio, nelle ipotesi in cui la determinazione delle somme dovute non puo' che effettuarsi una volta concluso il periodo temporale cui le stesse si riferiscono (ad esempio, un incentivo collegato alla produttivita' di un determinato anno). In tal caso, nonostante i compensi siano corrisposti nell'anno successivo, gli stessi devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Nel caso prospettato, tuttavia, e' stato precisato che gli emolumenti sono corrisposti in un anno successivo a quello cui si riferiscono in quanto non erano stati disposti gli stanziamenti delle somme occorrenti. Si ritiene, pertanto, che la fattispecie sia riconducibile alla previsione delle "altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti", contenuta nel citato articolo 16, comma 1, lettera b), del Tuir, e pertanto ad essa si renda applicabile il regime della tassazione separata in quanto, peraltro, il ritardo non e' fisiologico e non e' imputabile alla volonta' delle parti. Le segreterie delle commissioni tributarie devono, quindi, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, applicare sui compensi erogati le ritenute a titolo di acconto dell'Irpef. In particolare, vanno osservati i criteri di cui all'articolo 18 del Tuir, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei compensi corrisposti dalle medesime commissioni nel biennio precedente (cfr. art. 23, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973). Si ricorda, inoltre, che sui redditi assoggettati a tassazione separata non e' dovuta l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' l'addizionale comunale di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.