Risoluzione 91 del 22.06.00
MATERIA FISCALE: Bollo
OGGETTO
Procedimenti amministrativi - Istanze da parte dei privati volte ad ottenere
autorizzazioni.
TESTO Al Dipartimento delle Dogane Direzione Centrale per l'Analisi Merceologica e il Laboratorio Chimico - Div. VI ------------------------------------------------ Codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere il trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo, delle istanze presentate all'amministrazione dalle ditte, intese ad ottenere autorizzazioni nell'ambito di agevolazioni delle accise. Al riguardo, si osserva che le istanze in questione come tutte quelle dirette agli organi ed uffici della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'emanazione di un provvedimento, sono regolate dall'art. 3 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con d.m. 20 agosto 1992. In tal senso si e' gia' espressa su analoga materia questa Direzione Centrale con piu' risoluzioni (confronta tra l'altro la n. 13/E del 13 gennaio 1996). Per quanto riguarda infine la richiamata legislazione di semplificazione amministrativa, si precisa che la legge 16 giugno 1998, n. 191 all'art. 2 comma 10 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n.127) ha abolito l'autentica della sottoscrizione delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione, formalita' che peraltro non e' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 punto 13 della vigente legge di bollo che recita: "con il pagamento di una sola imposta possono scriversi nel medesimo foglio l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare", mentre nulla ha innovato in ordine all'obbligo della redazione in bollo delle istanze. Da quanto sopra esposto, consegue che le istanze oggetto del quesito, devono scontare l'imposta di bollo nella misura ordinaria prevista dall'art. 3 della vigente tariffa.