Risoluzione 92 del 22.06.00

MATERIA FISCALE: Registro

OGGETTO Imposta di registro - Atto di costituzione di servitu' di elettrodotto.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per le Marche ------------------------------------------ Con la nota prot. 50977/1/II-CT 98/756 del 28 settembre 1999 codesta Direzione chiede chiarimenti circa il criterio di tassazione degli atti di costituzione di servitu' di elettrodotto su terreni agricoli, evidenziando una difformita' di orientamento tra il contenuto della circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e le precisazioni fornite con la risoluzione n. 311063 del 30 maggio 1990. Nella succitata risoluzione, a parere di codesta Direzione, con riferimento ai decreti prefettizi che impongono servitu' telefoniche a favore della SIP, sarebbe stata riconosciuta l'applicazione della minore aliquota dell'8 per cento rispetto a quella del 15 per cento stabilita per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli, cio' in quanto nella stessa e' stato richiamato il comma 1 dell'art. 1 della tariffa parte prima del T.U.sull'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Al riguardo e' opportuno puntualizzare che le disposizioni del comma 1 dell'art. 1 sopracitato attengono alle diverse tipologie di atti traslativi elencati nel primo periodo, nonche' alle diverse ipotesi che si possono verificare nell'ambito della medesima categoria di atti, individuati nei periodi successivi al primo. Il primo periodo del comma 1, infatti, espressamente stabilisce l'obbligo della registrazione in termine fisso per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi". Nei successivi periodi viene altresi' precisata la modalita' di tassazione di ogni singolo "trasferimento"; e'evidente che devono intendersi ricompresi in tale termine anche gli atti "costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento", in quanto espressamente indicati nel primo periodo del comma in esame. Da quanto precisato consegue che non vi e' alcun dubbio circa l'applicabilita' agli atti costitutivi di servitu' su di un terreno agricolo dell'aliquota proporzionale del 15 per cento, prevista dal piu' volte citato art. 1 della Tariffa. Tale trattamento va esteso a tutti i trasferimenti di terreni di natura agricola che non si avvalgono di particolari regimi agevolativi.