Risoluzione 93 del 23.06.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Compilazione e stampa del registro degli acquisti mediante sistema elettronico e conservazione dei relativi documenti contabili originali.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio -------------------------------------- Con nota del 5 aprile 2000, indirizzata alla scrivente, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede legale e Direzione generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, ha chiesto la modifica dei punti 4) e 5), dell'autorizzazione in precedenza accordata con ministeriale prot. n. 450487 del 28 febbraio 1991, della soppressa Direzione Generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e concernente le modalita', ai fini IVA, di compilazione e stampa del registro degli acquisti mediante sistema elettronico. In particolare, l'Ente creditizio istante chiede che i punti 4) e 5), della predetta autorizzazione, vengano sostituiti nei termini di seguito indicati. Punto 4: "I documenti originali, oggetto delle annotazioni sono conservati in appositi contenitori unicamente presso il Centro di Servizio di Roma, per i primi tre anni dalla data di contabilizzazione e successivamente presso gli archivi centralizzati della Banca siti negli stabilimenti di Pratica di Mare, fino alla scadenza degli obblighi di conservazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, scadenza oltre la quale ne e' previsto il macero. Nel contempo, gli stessi documenti fiscali sono microfilmati e le relative immagini sono conservate, tramite archiviazione ottica, su appositi files elettronici non alterabili. Per tali archivi sono previste modalita' di conservazione (in locali di assoluta sicurezza), di manutenzione (aggiornamento costante dei programmi di estrazione) e di visualizzazione delle immagini conservate. Tale modalita' di archiviazione consente ogni tipo di ricerca oltre quella definita per singolo codice sezionale". Punto 5: "Il contenuto delle annotazioni rispettera' la normativa pro-tempore vigente ed il numero da assegnare ai singoli documenti, formanti oggetto di annotazione, sara' indicato in automatico dal sistema e sara' formato dalla sequenza (codice filiale - funzione centrale - anno - numero progressivo), per poi essere riportato sull'originale del documento da annotare e sull'immagine elettronica archiviata". La richiesta modifica di cui al punto 4), consentirebbe di realizzare l'accentramento presso l'unica sede del Centro di Servizio di Roma, di tutti i documenti originali relativi agli acquisti, attualmente conservati presso ciascuno degli intestatari delle Sezioni (filiali e funzioni centrali), mentre la modifica di cui al punto 5), consentirebbe l'annotazione in automatico del numero da assegnare ai singoli documenti originali. Al riguardo, si conviene che le prospettate modifiche non contrastano con le disposizione vigenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e manifestano il vantaggio di conseguire una maggiore razionalizzazione delle procedure in essere, precedentemente gia' autorizzate con ministeriale n. 450487 del 28 febbraio 1991, nei confronti dell'Ente in questione. Cio' posto, si ritiene che il richiamato provvedimento autorizzativo n. 450487 del 28 febbraio 1991, si intende, quindi confermato nei confronti dell'Istituto bancario istante con la precisazione che il contenuto riportato ai punti 4) e 5), dello stesso provvedimento, e' da considerarsi sostituito dalle modifiche rispettivamente prospettate. Per quel che concerne l'obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti contabili originali, si precisa che tale adempimento si intende regolarmente osservato secondo le disposizioni dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 ove, all'ultimo comma, si fa rinvio all'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Si prega codesta Direzione regionale delle entrate di portare a conoscenza dell'Ente istante il contenuto della presente.