Risoluzione 94 del 26.06.00

MATERIA FISCALE: Irpeg

OGGETTO Articolo 88, 1 comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Ente Parco Nazionale delle foreste Casentinesi.

TESTO ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA ----------------------------------------------------- Con istanza allegata in copia, l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in persona del Direttore pro tempore, ha chiesto di conoscere se possa trovare applicazione, nei suoi confronti, l'art. 88, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero se lo stesso debba essere ricompreso tra gli Enti di cui all'articolo 87 dello stesso TUIR. Al riguardo, il predetto Ente ha fatto presente di essere un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e di svolgere, quale attivita' non principale e non prevalente, attivita' di vendita limitata esclusivamente ai prodotti promozionali e divulgativi di cui all'art. 16, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al riguardo si osserva quanto segue. L'art. 88 del TUIR prevede al comma 1 che non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi fra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le province e le regioni." A parere della scrivente la chiara formulazione della norma nell'individuare gli enti non soggetti all'imposizione sui redditi, esclude una interpretazione estensiva della stessa, con la conseguente non riconducibilita' nell'ambito applicativo della norma in esame di enti diversi da quelli tassativamente menzionati. Pertanto, nel confermare l'indirizzo espresso con le risoluzioni ministeriali n. VI-13-0086/94 dell'8 giugno 1994 e n. 141/E dell'8 settembre 1998, la scrivente esprime contrario avviso all'applicabilita' della cennata disposizione anche nei confronti dell'ente istante il quale, quindi, deve ritenersi soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 87 del TUIR. Si prega codesta Direzione Regionale di comunicare all'Ente interessato le conclusioni della scrivente in merito al quesito proposto.