Risoluzione 95 del 26.06.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Legge 23 dicembre 1997, n. 454 recante Interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'identita' - Incentivazione all'esodo
volontario degli autotrasportatori monoveicolari - Trattamento tributario dei
contributi concessi.
TESTO Alla CONFARTIGIANATO ---------------------------------------- Con nota del 10 febbraio u.s. codesta Associazione ha chiesto di conoscere il trattamento tributario dei contributi concessi agli autotrasportatori monoveicolari che rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', istituito a norma dell'art. 8 della citata legge, delibera l'ammissione a tali benefici degli imprenditori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria effettuata, tenuto conto dell'eta' e del periodo di attivita'. La liquidazione dei contributi e' subordinata alla doppia condizione della cessazione definitiva dell'attivita', sia direttamente sia indirettamente, e della cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli autotrasportatori, con revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (licenza al trasporto di merci). Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il comma 5 dell'art. 3 della l. 454/97 equipara tali contributi ai redditi assoggettati a tassazione separata a norma dell'art. 16, comma 1, lett. g) del TUIR. Si chiede, pertanto, se si conferma quanto espresso da questa direzione che, con nota prot. III-6-040/93, si e' pronunciata su analoga questione, concernente gli incentivi per la cessazione dell'attivita' di autotrasporto, di cui all'art. 9 della l. 5 febbraio 1992, n. 68. Anche in tale ipotesi, infatti, la liquidazione degli importi era subordinata alla cessazione definitiva dell'attivita', e alla cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli autotrasportatori, con revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della l. 298/74, e le somme erano assoggettate a tassazione separata a norma dell'art. 16, comma 1, lett. g), del TUIR. Al riguardo si ritiene di poter confermare, nella sostanza, il trattamento tributario cui sono assoggettate le somme in questione, con le precisazioni di seguito esposte. Tali somme sono proventi straordinari strettamente connessi all'attivita' che, secondo gli ordinari criteri, rileveranno, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nell'esercizio di competenza coincidente con quello nel corso del quale viene emessa la relativa delibera di ammissione al beneficio e, per espressa disposizione normativa, saranno assoggettate a tassazione separata. Cio' in conformita' al principio di omnicomprensivita' e di non tassativita' del reddito d'impresa, per cui rilevano tutti i proventi e i costi riconducibili all'impresa, anche se diversi da quelli cui e' diretta l'ordinaria attivita' e da quelli specificamente menzionati dalle disposizioni del TUIR. Inoltre si ribadisce che, trattandosi di contributi ad imprese, le somme in questione saranno soggette alla ritenuta del 4 per cento a titolo d'acconto, a norma dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.