Risoluzione 97 del 26.06.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO
Istituzione codici-tributo; Credito d'imposta per esercenti sale
cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60); Credito d'imposta ai fini
della continuita' territoriale per la Sardegna (Art. 36, comma 5 legge 17
maggio 1999, n. 144); Credito d'imposta per i compensi in natura (Art. 6,
legge 23 dicembre 1999, n. 488).
TESTO All'Associazione Bancaria Italiana all'Ascotributi alle PosteItaliane spa alla Sogei ------------------------------------------ L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli; detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere compensato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97. Cio' premesso, al fine della concreta utilizzazione in sede di versamento unitario del credito d'imposta in argomento, si istituisce il seguente codice-tributo: 6604 - Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche -art.20, D. Lgs n. 60 del 1999. L'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede, al comma 5, la concessione di una agevolazione sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti statali alle imprese. Detta agevolazione spetta, nella forma di credito d'imposta, alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelli di distillazione dei petroli. Cio' premesso, al fine della concreta utilizzazione in sede di versamento unitario del credito d'imposta in argomento, si istituisce il seguente codice-tributo: 6605 - Credito d'imposta ai fini della continuita' territoriale per la Sardegna - Art. 36, comma 5, Legge 144 del 1999 L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n.488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle societa' e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002. Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, e' riportabile nei periodi d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Cio' premesso, al fine della concreta utilizzazione in sede di versamento unitario del credito d'imposta in argomento, si istituisce il seguente codice -tributo: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - Art. 6, Legge n. 488 del 1999 I suddetti codici-tributo, devono essere riportati nella colonna "importi a credito compensati" del Mod. F24. Il periodo di riferimento da indicare sul modello, deve essere l'anno nel quale si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.