Risoluzione 98 del 27.06.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
I.V.A. - Cessione di diritti televisivi a societa' con sede in Stato
comunitario. Quesito.
TESTO Alla S.I.A.E. Societa' Italiana degli Autori ed Editori e, p.c.: Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte ------------------------------------------------ Con istanza inviata alla Scrivente la Societa' Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento applicabile, agli effetti dell'I.V.A., ai contratti stipulati da alcune squadre professionistiche di calcio aventi per oggetto la cessione all'emittente francese Canal Plus dei diritti di ripresa e diffusione televisiva delle partite giocate "in casa". In particolare l'istante chiede se la fattispecie in esame, come prospettato da alcune delle societa' contraenti, possa rientrare nella previsione di cui all'art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e se quindi, debba ritenersi applicabile alla stessa il disposto dell'art. 7, quarto comma, lettere d) ed e), dello stesso decreto, con la duplice conseguenza che: 1. le operazioni in oggetto verrebbero escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A. per carenza del presupposto territoriale; 2. l'importo della detrazione verrebbe calcolato con riferimento all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicabile sulle analoghe operazioni imponibili, come previsto dall'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Al riguardo si ritiene opportuno richiamare, in premessa, il contenuto del combinato disposto degli artt. 3, secondo comma 2, n. 2), e 7, quarto comma, lettere d) ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972. L'articolo 3, secondo comma, n. 2), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti.". L'art. 7, quarto comma, lettera d), coerentemente con quanto disposto, in tema di territorialita' d'imposta, dall'articolo 9, secondo paragrafo, lettera e), della VI direttiva CEE n.77/388 del 17 maggio 1977, stabilisce, tra l'altro, che "..........le prestazioni di servizi indicate al numero 2)del secndo comma dell'art.3,....si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio dello stesso, o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;"; nella successiva lettera e) viene, inoltre, disposto che le " prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente, rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;". Orbene, dalla lettura dei predetti articoli emerge che alle cessioni, concessioni o licenze aventi per oggetto diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi e insegne, sono state equiparate, al fine di uniformare l'ordinamento interno a quello comunitario, le operazioni aventi per oggetto beni o diritti similari, ossia beni o diritti di carattere immateriale, tra i quali devono sicuramente ricomprendersi i diritti relativi alla ripresa e diffusione televisiva di eventi o manifestazioni di varia natura, sia essa sportiva, culturale ed artistica. Ne consegue che, rientrando la fattispecie prospettata nella previsione di cui all'articolo 3, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi rese alla emittente francese Canal Plus non sono soggette all'IVA ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettere d) ed e) del citato D.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale le dette operazioni, essendo rese a soggetto passivo I.V.A. domiciliato in una Stato membro della Comunita' Europea, sono assoggettate all'imposta nello Stato di residenza o domicilio del committente, nel caso concreto la Francia. Dalla riferita conclusione deriva l'ulteriore conseguenza che, in riferimento alle prestazioni in discorso effettuate nel periodo compreso dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, l'importo della detrazione spettante deve calcolarsi, ai sensi dell'art. 74, sesto comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'anzidetta disposizione, sulla base dell'ammontare dell'imposta che sarebbe applicabile sulle analoghe operazioni imponibili. Successivamente alla predetta data, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 17 del decreto legislativo n.60 del 26 febbraio 1999, concernente l'imposta sugli intrattenimenti nonche' modifiche alla disciplina degli spettacoli, al suddetto art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta afferente le operazioni di che trattasi, collegate a manifestazioni sportive, potra' essere operata da parte delle imprese istanti nei modi ordinari.