Risoluzione 99 del 28.06.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Oggetto:Trattamento fiscale dei redditi di capitali degli enti non soggetti ad Irpeg - Interessi dei conti correnti intestati al Ministero delle politiche agricole - Quesito posto dall'ABI.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ------------------------------------------------------ L'Associazione Bancaria Italiana, con sede a Roma, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli interessi dei conti correnti intestati al Ministero delle politiche agricole. In particolare, detta Associazione ha fatto presente che con il decreto legge 31 gennaio 1997, convertito dalla legge 23 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario, e' stata prevista, tra l'altro, l'erogazione da parte delle banche di finanziamenti a tasso di mercato a favore delle aziende agricole danneggiate dalla crisi determinata dall'epidemia da encefalopatia spongiforme bovina. Al fine di ridurre l'onere del mutuatario, detti finanziamenti sono stati integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 14,50 per cento. Le disposizioni di attuazione, come integrate dalla circolare del Ministero delle politiche agricole del 20 maggio 1998, n. 3, hanno stabilito l'obbligo per ciascuna banca che abbia operato sulla base della predetta normativa di versare le somme ricevute dallo stesso Ministero in apposito conto vincolato ad esso intestato, produttivo di interessi attivi dal momento dell'accredito delle somme corrisposte e fino alla relativa messa a disposizione delle aziende zootecniche. In relazione alla descritta fattispecie, l'Associazione istante ritiene che gli interessi maturati sui predetti conti correnti debbano essere assoggettati alla ritenuta del 27 per cento prevista per gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tanto piu' dopo l'emanazione della norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per effetto della quale deve ritenersi superato il contrasto interpretativo insorto in passato in ordine all'applicabilita' del prelievo nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle imposte giuridiche di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Tuttavia, tali conclusioni non sono condivise dalla Direzione Generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole che vorrebbe, invece, vedere esclusi da tassazione gli interessi di che trattasi. In particolare, con la circolare n. 8 del 3 novembre 1998, detta Amministrazione ha ritenuto di dover rilevare una presunta irregolarita' nel comportamento tenuto dalle banche che hanno provveduto all'applicazione della ritenuta fiscale ed ha, pertanto, invitato le banche stesse a rivedere le proprie rendicontazioni, provvedendo alla restituzione della ritenuta indebitamente operata. Una siffatta interpretazione si giustificherebbe, secondo quanto precisato nella richiamata circolare, in ragione della tipologia dei conti correnti in tal caso previsti i quali rientrerebbero nel regime di esenzione stabilito dall'articolo 6 della legge 6 marzo 1996, n. 110, trattandosi di conti produttivi di interessi a favore del Ministero, allo stesso intestati, e quindi di fattispecie analoghe a quella prevista dalla normativa da ultimo citata. Cio' premesso, l'ABI ha chiesto alla scrivente di fornire chiarimenti in materia in modo da evitare il disagio delle banche a fronte della descritta richiesta di restituzione del prelievo fiscale. Al riguardo, concordando con l'interpretazione fornita dall'Associazione istante, occorre evidenziare che la normativa invocata dal Ministero delle politiche agricole assicura l'esonero dal prelievo ad una categoria ben precisa di interessi che non appare ricomprendere quelli qui considerati. E' necessario, inoltre, fare riferimento alla nuova lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, considerato che la normativa richiamata dal suddetto Ministero e' stata abrogata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con effetto dal 1 luglio 1998. La citata disposizione contenuta nell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 esclude da tassazione gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" costituito presso la Banca d'Italia, nonche' gli interessi sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. Dalla lettera della norma, dettagliata e puntuale, non si puo' in alcun modo ricavare un'applicazione analogica idonea a concedere una esenzione agli interessi dei conti correnti intestati al Ministero in questione. Pertanto, si ritiene che detti proventi debbano essere assoggettati alla ritenuta del 27 per cento prevista dal citato articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non essendo prevista per essi una espressa esclusione dalla tassazione.