Risoluzione 19 del 25.02.00
MATERIA FISCALE: Irpeg
OGGETTO
IRAP
Trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'accantonamento
destinato a costituire la riserva sinistri nella misura stabilita dal D. Lgv.
n. 173 del 1997 - Istanza Sace.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio ----------------------------- Con nota del 13 maggio 1999 indirizzata alla scrivente, la Sace ha prodotto istanza intesa ad acquisire il parere di questo Ministero in ordine al trattamento ai fini dell'imposte sui redditi e dell'Irap dello accantonamento destinato a costituire le riserve sinistri su rischi politici conformemente al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 175 del 17 marzo 1995. Al riguardo l'istante ha fatto presente di essere un ente economico di diritto pubblico con autonomia patrimoniale e di gestione posto sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro, la cui attivita', ai sensi dell'art. 3 della legge n. 227 del 1977, consiste nell'assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie su rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attivita' con l'estero. A tale proposito l'istante ha fatto presente che, come si evince anche dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'attivita' assicurativa (Cfr. Regio decreto - legge 2 giugno 1927, n. 1046, legge 22 dicembre 1953, n. 955, legge 5 luglio 1961, n. 635, legge 28 febbraio 1967, n. 131 e legge 24 maggio 1977, n. 227), non potendo il rischio politico nei confronti dell'estero essere assicurato da soggetti privati, ogni paese ha costituito appositi enti pubblici per gestire tale attivita'; l'Italia ha costituito la Sace, ente di diritto pubblico che assicura le operazioni con l'estero effettuate dagli operatori nazionali, il cui rischio e' interamente a carico dello Stato. Viene rappresentato, in particolare, che nel corso del 1998 la Sace ha proceduto alla costituzione di una riserva sinistri su rischi politici assunti in assicurazione diretta, conformemente al disposto dell'art. 23 del del D. Lgs n. 175 del 17 marzo 1995 e, dunque, secondo il criterio analitico previsto per le riserve sinistri del ramo credito, nonostante - e cio' e' stato precisato nell'istanza - il predetto decreto legislativo non trova applicazione, per espressa previsione dello stesso, per le assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti dai depositi all'estero e all'esecuzione di lavori all'estero, assunte e gestite dalla SACE - Sezione Speciale per la Assicurazione del Credito all'esportazione, ai sensi delle legge speciali che regolano la materia. L'istante ha sottolineato, inoltre, che, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del D.Lgv 26 maggio 1997, n. 173, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, le disposizioni del decreto stesso non si applicano alla Sace. Alla luce di tali premesse, l'ente istante ha posto alcuni quesiti sia ai fini dell'Irpeg che dell'Irap. In particolare, con riferimento all'Irpeg, l'istante ha chiesto di conoscere se, conformemente al disposto dell'art. 103, primo comma del Tuir e dell'art. 7 del D.Lgv. n. 446 del 15 dicembre 1997, l'accantonamento destinato a costituire la riserva sinistri possa considerarsi deducibile ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad Irpeg. Con riferimento all'Irap, la richiesta e' volta a conoscere se detto accantonamento debba concorrere alla formazione della base imponibile e se le perdite da realizzo di crediti per recupero degli indennizzi pagati siano deducibili nella formazione della produzione netta ai fini di detta imposta regionale. Al riguardo, si rileva che la Sace, quale ente di diritto pubblico, interamente partecipato dal Ministero del Tesoro, avente ad oggetto l'assunzione in assicurazione e riassicurazione delle garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori economici nazionali nelle loro attivita' con l'estero, e' da ritenersi inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lett. b) del Tuir. Per i fini di cui trattasi, si ritiene che la disapplicazione del D. Lgs n. 173 del 1997 nelle ipotesi previste dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 1995, non abbia effetti sulla disciplina fiscale, dovendo essere intesa detta esclusione come non applicabilita' alla Sace degli obblighi volti a garantire, nell'ottica della tutela pubblica, il rispetto di determinati comportamenti e l'osservanza di specifiche formalita', il cui rispetto e sussistenza sono ritenuti comunque osservati a motivo della vigilanza e del controllo operati sulla Sace rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti. Alla luce di tali considerazioni e tenute presenti la soggettivita' tributaria e il particolare oggetto dell'attivita' svolta dall'istante, ritiene la scrivente che all'ente debba applicarsi la disposizione del comma 1 dell'art. 103 del Tuir, con la conseguenza che, nella determinazione del relativo reddito d'impresa, gli accantonamenti destinati a costituire la riserva sinistri nella misura comunque stabilita dall'art. 33 del D.Lgs. n. 173 del 1997, possano essere ritenuti deducibili. In relazione poi alla richiesta tendente ad acclarare la rilevanza del predetto accantonamento anche ai fini della determinazione del valore netto della produzione da assoggettare ad Irap, si ritiene, sulla base di quanto sopra evidenziato, che alla Sace si applichino le disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con la conseguenza che l'accantonamento di cui trattasi concorre alla determinazione della relativa base imponibile nell'importo imputato a conto economico, sempreche' l'accantonamento medesimo sia determinato, come gia' detto, nella misura stabilita dall'art. 33 del D.Lgv. 26 maggio 1997, n. 173. Per quanto concerne, da ultimo, l'aspetto relativo alla rilevanza ai fini Irap delle perdite da realizzo di crediti per recupero degli indennizzi pagati, ritiene la scrivente, in conformita' a quanto gia' precisato nella circolare n. 141/E del 4 giugno 1998, punto 3.2.3.- Base imponibile delle imprese di assicurazioni- che le predette perdite per importi pagati a titolo di risarcimenti, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione, (conto economico - Sez. I conto tecnico dei rami danni - punto 1.4 - Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione) rilevino ai fini della determinazione del valore netto della produzione ai fini Irap. Si prega di portare a conoscenza dell'istante il contenuto della presente.