Risoluzione 20 del 25.02.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Trattamento tributario dei rimborsi spese a collaboratori non residenti -
Quesito.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ------------------------ Con fax del 9 luglio, la Societa' .... di Milano, nella persona del dott. G. G., ha sottoposto all'attenzione della scrivente la problematica relativa alla disciplina tributaria applicabile ai rimborsi spese erogati a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa residenti fuori dal territorio dello Stato. In particolare, e' stato fatto presente che: 1. ne "Il problema della settimana" tratto da "L'esperto risponde" del quotidiano "Il Sole 24 ore", allegato al predetto fax, viene specificato che la disposizione contenuta nell'articolo 50, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in base il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 dello stesso testo unico e' costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria per le altre spese, si rende applicabile esclusivamente ai soggetti residenti; 2. dello stesso avviso sono gli autori Poggi e Antonelli come da documentazione allegata. Secondo il parere dell'istante, invece, la medesima disposizione relativa alle modalita' di determinazione del reddito imponibile in questione si applica anche ai soggetti non residenti, con l'unica eccezione relativa alla misura e al titolo della ritenuta che, per i non residenti, e' pari al 30 per cento ed e' a titolo d'imposta. Al riguardo, occorre tener presente che l'articolo 25, comma 1, terzo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che la ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto dell'Irpef si applica sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera a) dell'articolo 49, comma 2, del Tuir. La disposizione in questione, come e' noto, nel caso dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, va intesa nel senso che la ritenuta alla fonte e' applicata su tutte le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale. In pratica, in sede di applicazione delle ritenute non viene riconosciuta la deduzione forfetaria del 5 per cento prevista dal comma 8 dell'art. 50 del Tuir che e', invece, effettuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 prevede che se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, la ritenuta va operata a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. Dalla combinata lettura delle suddette disposizioni si evince chiaramente che la tassazione delle prestazioni di lavoro autonomo e, nella fattispecie, delle collaborazioni coordinate e continuative, deve essere effettuata in capo al soggetto non residente mediante le stesse regole che trovano applicazione nei confronti dei soggetti residenti. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i sostituti d'imposta che corrispondono compensi e altre somme di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del citato Tuir, a soggetti non residenti, devono applicare la ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dal domicilio fiscale del collaboratore. Si prega codesta Direzione Regionale di far conoscere il contenuto della presente al soggetto interessato.