Risoluzione 21 del 28.02.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO Aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante normalmente utilizzate in profumeria ma destinate alla piantagione - Istanza della Confederazione Generale dell'Agricoltura.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio e,per conoscenza: Al Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette Direzione Centrale dei Servizi Doganali III Ispettorato Divisione IV II Ispettorato Divisione V (Rif. 9334 del 5.10.99) All'Ufficio IVA ----------------------- Con istanza diretta alla scrivente la Confederazione in oggetto indicata ha chiesto di conoscere se il trattamento ai fini IVA, applicabile alle cessioni di piante destinate alla piantagione e all'ornamento, si renda applicabile anche nell'ipotesi di piante utilizzate normalmente in profumeria, medicina ecc., classificate nella v.d. 12.07, qualora le stesse siano utilizzate come piante da trapianto o da ornamento. Tale e' il caso, in particolare, della pianta denominata lavanda generalmente utilizzata in profumeria e che puo' essere usata come pianta ornamentale. Quanto precede sembra desumersi dalle note esplicative relative alla voce doganale 12.07 della tariffa vigente al 31.12.1987, in base alle quali le piante normalmente utilizzate in profumeria sono da classificare in altre voci della tariffa se destinate ad altri fini, con esplicito riferimento al capitolo 6 per le piante da trapiantare. Al riguardo la scrivente fa presente che il Dipartimento delle dogane interpellato in merito all'esatta classificazione dei prodotti in argomento ha osservato che i suddetti prodotti, identificabili in base alle nozioni della letteratura botanica e conosciuti come piante aromatiche, qualora presentati con le radice nude o in zolle, oppure piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali, rientrano nella voce doganale n. 06.02, ai sensi della Nota legale 1 premessa al capitolo 6 della Tariffa doganale vigente, nonche' per quanto indicato nelle Note esplicative del Sistema Armonizzato relative alle considerazioni generali del predetto capitolo 6, alla medesima voce n. 0602 e, quale nota di esclusione, alla voce n. 1211 corrispondente alla v.d. n. 12.07 della Tariffa vigente al 31.12.87. Tra le piante "aromatiche" da trapianto che si collocano nella suddetta voce 0602 rientra anche la lavanda, nota per il suo impiego in profumeria nonche' come pianta ornamentale. Piu' precisamente, detta pianta si classifica al codice NC 0602 9051, posizione corrispondente alla v.d. 06.02-D-V-a-2-aa (cod. stat. 920) della Nimexe in vigore al 31.12.87. Tanto premesso la scrivente precisa che le piante indicate in oggetto qualora consistano in piante vive fornite abitualmente agli orticoltori, vivaisti e floricoltori e siano destinate alla piantagione e all'ornamento, sono comprese nel n. 20 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, con la conseguenza che alle relative cessioni si rende applicabile l'IVA in base all'aliquota del 10%. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di portare il contenuto della presente a conoscenza della Confederazione istante.