Risoluzione 22 del 28.02.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Ritenute fiscali sui contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori
dipendenti nell'area flegrea all'epoca del bradisismo (periodo 1.9.1983 -
31.12.1984) - Decorrenza degli interessi.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Campania Al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette SALERNO --------------------------------------- Con riferimento al fenomeno del bradisismo e alle problematiche connesse all'interpretazione dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 e dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, il legislatore e' intervenuto con norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale disposizione ha stabilito che "L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali e' stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211". E' stato gia' segnalato alla Direzione Regionale delle Entrate per la Campania che la portata della recente disposizione e' tale da consentire la riammissione nei termini per richiedere il rimborso sia dei contribuenti che in precedenza non hanno presentato l'istanza o la hanno presentata tardivamente sia di quelli che abbiano tardivamente impugnato eventuali atti degli uffici finanziari o dei giudici tributari. Sono state, inoltre, impartite disposizioni al fine di: 1. comunicare a tutti i sostituti di imposta interessati che, a partire dal primo periodo di paga utile dell'anno in corso (1998), sono autorizzati a compensare le maggiori ritenute operate, unitamente agli interessi di legge, con le ritenute che gli stessi devono effettuare relativamente ai redditi di lavoro dipendente. Tale autorizzazione riguarda tutte le ipotesi in cui risulti un credito a favore del lavoratore dipendente o del sostituto di imposta; 2. precisare ai sostituti di imposta stessi che, una volta effettuati i rimborsi, devono trasmettere alla Direzione Regionale delle Entrate, un elenco di tutti i lavoratori dipendenti cui sono state rimborsate le maggiori ritenute operate, unitamente agli interessi, e un prospetto dimostrativo delle compensazioni operate; 3. ricevuto l'elenco e il prospetto, la Direzione regionale delle Entrate potra' procedere d'ufficio all'effettuazione di eventuali rimborsi nei confronti dei soggetti che vantano ancora un credito verso l'Erario, ad esempio, nelle ipotesi in cui i sostituti di imposta non hanno potuto effettuare le compensazioni, perche', nel frattempo, per qualunque causa, si e' interrotto il rapporto di lavoro. Relativamente ai numerosi quesiti giunti in merito alla decorrenza del computo degli interessi, si ritiene utile precisare che gli stessi devono essere conteggiati a partire dal periodo di paga in cui sono state effettuate le ritenute, poiche', come gia' sottolineato la disposizione di cui all'art. 13, comma 2 della legge n. 449 del 1997, ha inteso chiarire la portata della norma contenuta nel piu' volte richiamato art. 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 791 del 1985, fin dalla sua origine.