Risoluzione 27 del 09.03.00
MATERIA FISCALE: Catasto
OGGETTO
Successioni e donazioni
Circolare della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici
Erariali n. 13 del 3 maggio 1977 - Domande di volture per successioni colpite
dal termine di prescrizione - ora decadenza - dell'azione della Finanza per
richiedere il pagamento dei tributi.
TESTO Sono pervenuti alla scrivente Direzione centrale alcuni quesiti richiedenti se all'attualita' risultino ancora applicabili le procedure contenute nella circolare n. 13 del 3 maggio 1977, prot. 3/1762, del Servizio tecnico centrale 3, dell'ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Con la richiamata circolare venivano date disposizioni agli uffici periferici, competenti in materia catastale, riguardo alla trattazione di domande di voltura per successione, non corredate delle copie della relativa denuncia, presentate da interessati che dichiaravano di ritenere di non essere piu' obbligati alla denuncia stessa per sopravvenuta decadenza dell'azione di Finanza. Nella stessa erano richiamate le disposizioni vigenti al tempo in tema di successioni, con particolare riferimento al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, nonche' rappresentate le competenti determinazioni della ex Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari - Div. IX del 10 settembre 1976, n. 271579. In tale comunicazione veniva testualmente riportato che la voltura catastale puo' ottenersi "… presso l'Ufficio tecnico competente previa corresponsione dei soli tributi relativi alla voltura catastale, senza per questo dover presentare alcuna denuncia di successione…". Pertanto, in conseguenza di tali determinazioni, la ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali impartiva direttive agli uffici periferici, circa l'accettazione delle domande di voltura catastale senza la prescritta copia dei documenti relativi alla successione, nel caso ricorressero i termini di prescrizione previsti. Com'e' noto il legislatore ha innovato l'impianto normativo di riferimento in materia di trasferimenti mortis causa, per cui, preliminarmente all'emanazione di ogni decisione sul quesito posto, si e' ritenuto opportuno acquisire nel merito il competente parere del Dipartimento delle entrate. La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario si e' espressa sulla questione con la Risoluzione n. 114/E del 12 luglio 1999, evidenziando come la materia sia strettamente correlata e vincolata alla norma contenuta nell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Detta norma impone per gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e per i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, il divieto di compiere atti per trasferimenti mortis causa se non e' stata fornita prova della presentazione, anche dopo il termine di decadenza di cinque anni - di cui all'art. 27, comma 4, dello stesso decreto - della dichiarazione di successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio. L'art. 27, comma 6, dispone, inoltre, che l'imposta e' dovuta anche se la dichiarazione e' presentata oltre il termine decadenziale richiamato al comma 4 del medesimo articolo. In conclusione, dall'esame delle disposizioni sopra richiamate, deriva la conseguenza che la circolare n. 13 del 3 maggio 1977 della ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali deve ritenersi abrogata. Le Direzioni compartimentali in indirizzo sono pregate di trasmettere la presente risoluzione agli Uffici periferici della circoscrizione territoriale di competenza.