Risoluzione 28 del 10.03.00

MATERIA FISCALE: Iva

OGGETTO IVA - Rilascio dati metereologici. Istanza Ministero della Difesa.

TESTO AL MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale delle Telecomunicazioni dell'Informatica e delle Tecnologie Avanzate 4 Reparto Amministrativo 12 Divisione - 3 Sezione (rif. nota n. 4123/184 del 15.12.98) --------------------------------- Con istanza diretta alla scrivente codesto Ministero ha fatto presente di aver stipulato con utenti pubblici o privati alcune convenzioni per il rilascio di dati meteorologici i cui proventi, corrispondenti al costo del servizio, sono versati alla Tesoreria di Stato. In relazione a cio' ha chiesto di conoscere se le prestazioni dedotte nelle cennate convenzioni siano da assoggettare ad IVA, considerato che appare incerta la natura commerciale dell'attivita' in questione, che viene svolta nell'adempimento di un pubblico ufficio per fini istituzionali, con procedimento di esclusivo diritto amministrativo, cosi' come previsto dalle disposizioni emanate con Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale del Ministero della Difesa. Al riguardo si rileva che ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo cennato, codesto Ministero, oltre ai propri compiti istituzionali, puo', su richiesta, dare il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale attraverso alcune attivita' specificamente elencate tra le quali si rinviene quella di emissione di dati meteorologici. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto si fa presente che ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 633, del 26 ottobre 1972, l'imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di imprese e nell'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 4 del DPR cennato, si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva delle attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonche' l'esercizio di attivita' organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del c.c. Cio' premesso si ritiene che le operazioni in discorso poste in essere da codesto Ministero siano effettuate nell'esercizio di una attivita' commerciale essendo rese abitualmente, dietro corrispettivo e sulla base di apposite convenzioni che ne individuano le modalita' di esercizio nonche' gli importi che gli utenti devono versare, conseguentemente le stesse vanno assoggettate ad IVA, ricorrendo le condizioni previste dai cennati articoli 1 e 4 del DPR 633 del 1972. In relazione a detta attivita' si fa presente che devono essere osservate le disposizioni previste dai titoli I e II del DPR 633 del 1972 ed in particolare, essendo codesto Ministero riconducibile alla categoria degli enti non commerciali, quelle contenute nell'art. 19 ter dello stesso decreto.