Risoluzione 34 del 16.03.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
IVA - Trattamento tributario applicabile agli importi percepiti dalle aziende
esercenti trasporto pubblico locale sulla base di contratti di servizio -
Quesito posto dall'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione (ANAC).
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ---------------------- Con il quesito in oggetto, l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione (ANAC) ha chiesto di conoscere il trattamento, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile ai corrispettivi percepiti dalle proprie aziende a fronte del servizio di trasporto pubblico locale dalle stesse reso. Al fine di meglio comprendere la fattispecie prospettata la predetta Associazione ha fatto presente che il servizio di trasporto pubblico locale e' attualmente sottoposto ad un processo di riorganizzazione caratterizzato in particolare dal passaggio graduale dall'affidamento per concessione, stabilito dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a quello realizzato attraverso contratti di servizio, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. Allo stato attuale, tuttavia, sussistono differenti situazioni dovute alla circostanza che alcune regioni hanno ritenuto di rinviare l'adozione dei citati contratti di servizio continuando ad affidare il trasporto pubblico in regime di concessione, mentre altre (Lazio, Veneto e Piemonte) hanno gia' adottato, dal 1 gennaio 1999, il nuovo regime stipulando dalla predetta data i contratti di servizio di cui al citato articolo 19 del D.Lgs. n. 422 del 1997, senza pero' far ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio di che trattasi previste dal precedente articolo 18 del medesimo decreto. Infatti, come si puo' evincere dalle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30 e 30 ottobre 1998, n. 25, concernenti rispettivamente le disposizioni in materia di trasporto pubblico locale per il Lazio ed il Veneto, pur essendo state previste procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi in oggetto, sono state altresi' riconosciute delle deroghe per quei soggetti che risultano affidatari degli stessi in base ad atti concessori emessi antecedentemente all'entrata in vigore delle medesime leggi. E invero il legislatore regionale si e' premurato di stabilire che i servizi in corso, esercitati dai suddetti soggetti, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi, sono prorogati e per gli stessi si procede alla stipula del contratto di servizio con gli attuali affidatari. Soltanto con la cessazione del medesimo si procedera' per l'affidamento del servizio mediante apposite procedure concorsuali. Quanto sopra esposto, la Scrivente osserva in premessa che i contratti di servizio adottati per disciplinare l'affidamento dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, anche senza la procedura concorsuale per la scelta dell'affidatario, ai sensi di quanto stabilito dal citato articolo 19 del D.Lgs. n. 422 del 1997, devono contenere determinati elementi che ne qualificano il contenuto quali il periodo, la validita', l'oggetto, le caratteristiche dei servizi offerti, gli standards qualitativi minimi del servizio, gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, tenendo conto degli obblighi del servizio e delle modalita' ed i tempi dei rispettivi pagamenti, ecc.. La necessaria presenza di tali elementi inducono a ritenere che si sia in presenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti che li vincola a determinate prestazioni e controprestazioni e le somme dovute dai predetti enti pubblici territoriali assumono le caratteristiche di una integrazione del corrispettivo del trasporto pubblico locale alle quali si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127-novies), parte III, della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633 del 1972. Tale conclusione e' ulteriormente rafforzata dalla disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che, al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico, assicurando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato, incrementa i contributi statali destinati alle regioni ed agli enti locali titolari di contratti di servizio al fine di compensare il maggiore onere tributario derivante dall'applicazione dell'IVA alle prestazioni connesse ai predetti contratti. Nel caso in cui le regioni non hanno ritenuto di adottare il contratto di servizio ma affidano in regime di concessione l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle leggi regionali attuative della citata legge n. 151 del 1981, la Scrivente e' del parere che continuano a ritenersi valide le indicazioni fornite dalla soppressa Direzione Generale Tasse e Imposte Indirette sugli Affari con la risoluzione n. 500226 dell'1 giugno 1991. Con tale nota, in riferimento ad una fattispecie analoga, si e' chiarito che le sovvenzioni erogate dalle regioni alle imprese in oggetto non sono collegabili ad operazioni rilevanti ai fini dell'IVA poiche' trattasi di elargizione di fondi non condizionata ad una necessaria controprestazione. Infatti tali sovvenzioni, in base a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della predetta legge n. 151 del 1981, hanno quale unico scopo quello di "conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto".