Risoluzione 35 del 16.03.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO IRPEF- trattamento fiscale delle c.d. concessioni di viaggio ai dipendenti ALITALIA.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ------------------------ Con la nota in riferimento codesta Direzione ha espresso il proprio avviso in ordine alle questioni prospettate dalla societa' ALITALIA -Linee Aeree Italiane SPA- concernenti in particolare: a) la configurabilita' come reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art 48 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 2 luglio 1997, n 314, delle c.d. concessioni di viaggio, con le quali l'ALITALIA fornisce ai propri dipendenti biglietti aerei a tariffe agevolate; b) nell'ipotesi affermativa, i criteri di determinazione del valore da attribuire a detto beneficio, ai fini della individuazione del reddito imponibile da assoggettare ad IRPEF. La societa' istante ha fatto presente che le c.d. concessioni di viaggio sono praticate secondo le tariffe e le regolamentazioni uniformemente stabilite ed accettate tra le compagnie aeree aderenti alla IATA (International Air Trasport Association) per le facilitazioni da concedere ai dipendenti delle compagnie medesime. I dipendenti acquistano pertanto dette concessioni di viaggio ai prezzi determinati secondo le tariffe IATA che rappresentano, nella maggior parte dei casi, a seconda delle categorie tariffarie e dei dipendenti, il 10%, ovvero il 50% delle tariffe ordinarie praticate per i normali servizi di trasporto. Inoltre le concessioni di viaggio, per la maggior parte delle tipologie, non danno diritto a prenotazione e la fruizione del servizio e' subordinata alla effettiva disponibilita' dei posti occupati, stante il principio della priorita' dei passeggeri che pagano la tariffa ordinaria anche se non prenotati. Le concessioni di viaggio non escludono, infine, che il dipendente possa essere sbarcato in qualsiasi scalo intermedio e, qualora non utilizzate, danno diritto ad ottenere il solo rimborso del prezzo pagato dal dipendente, ma non anche il diritto al riconoscimento di alcuna indennita' sostitutiva, anche quando il mancato utilizzo sia dipeso dall'assenza di disponibilita' dei voli. Per questi motivi, l'ALITALIA ritiene che le c.d. concessioni di viaggio non possano essere equiparate al prodotto aziendale normalmente commercializzato. Il circuito IATA rappresenterebbe, ad avviso dell'azienda, un mercato specifico della particolare tipologia di servizio di trasporto aereo, rappresentato dalle concessioni in oggetto, con una propria disciplina e tariffe stabilite in modo uniforme dalla IATA, con la conseguenza che ai fini della determinazione del valore normale, di cui all'art. 9 del TUIR, non dovrebbe farsi riferimento alle tariffe praticate al pubblico per i biglietti aerei ma alle suddette tariffe applicate nell'ambito del compagnie aderenti alla IATA. Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUIR, il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L'espressione "valori" si riferisce, come chiarito al paragrafo 2.1 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, all'espressione quantitativa dei beni e servizi ottenuti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso di specie l'ALITALIA SPA attribuisce ai propri dipendenti, con particolari agevolazioni tariffarie, taluni servizi da essa prodotti. L'agevolazione, che si concretizza nella differenza tra il corrispettivo pagato dal dipendente ed il valore del servizio a lui attribuito, costituisce senza dubbio un compenso in natura, come tale riconducibile, ai sensi della richiamata disposizione, nel reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Ai fini della quantificazione del compenso in natura, occorre determinare il valore della concessione di viaggio, sulla base dei criteri dettati, in linea generale, dal comma 3 del citato art. 48 del TUIR, per i compensi in natura. E' necessario quindi fare riferimento al valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR medesimo che, in linea di principio, individua quale criterio di riferimento quello del "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono acquistati o prestati, e in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi". La stessa norma precisa che a tali fini occorre tenere conto di parametri oggettivi, quali listini, o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, tenendo conto degli sconti d'uso. Sorge quindi il problema di determinare il valore normale da attribuire alle concessioni di viaggio, facendo riferimento ai prezzi praticati comunemente nel libero mercato in condizioni similari. Al riguardo la scrivente ritiene che, sebbene le concessioni di viaggio in argomento non siano commerciabili nel normale mercato di riferimento dell'azienda, ma esclusivamente in quello costituito dai dipendenti delle Compagnie aeree aderenti alla IATA, non si puo' ritenere che quest'ultimo debba essere considerato il solo mercato di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Non e' condivisibile, in altre parole, l'assunto secondo cui sarebbe configurabile un mercato specifico delle concessioni di viaggio. In realta' non si e' in presenza di un mercato vero e proprio avente ad oggetto un servizio differenziato rispetto a quello degli ordinari biglietti di viaggio: il servizio offerto e' sempre quello di trasporto o di viaggio, concesso pero' a prezzi speciali per i lavoratori dipendenti dell'azienda. In pratica, acquistando una concessione di viaggio, il dipendente usufruisce a tariffa ridotta dell'analogo servizio di cui beneficia un normale acquirente che compra un biglietto aereo. Tuttavia, al fine di determinare il valore normale delle concessioni in discorso, e' necessario tenere in considerazione le limitazioni dell'utilizzo dei servizi di trasporto che esse comportano per il dipendente acquirente. In particolare, tenuto conto delle condizioni normalmente praticate delle compagnie aeree aderenti alla IATA, possono verificarsi le seguenti situazioni: 1) Il dipendente acquista il biglietto al 50% della tariffa ordinaria,con diritto di prenotazione. In questo caso la base imponibile da sottoporre a tassazione e' rappresentata dalla differenza tra la tariffa applicata al pubblico che, tenuto conto dei servizi offerti, puo' essere considerata maggiormente similare, e l'importo pagato dal dipendente; 2) Il dipendente acquista il biglietto al 6% o al 10% della tariffa ordinaria, senza diritto di prenotazione. In questo caso il possessore del biglietto e' soggetto non solo al rischio di non potersi imbarcare fino ad esaurimento della lista di attesa, ma anche a quello di essere costretto a sbarcare durante il viaggio, in caso di uno o piu' scali, qualora in uno qualsiasi di questi vi siano passeggeri paganti, anche se privi di prenotazione. Per questi biglietti, al fine di una loro parametrazione con quelli a tariffa al pubblico piu' bassa caratterizzata da analoghe condizioni, e' ragionevole fissare un coefficiente di abbattimento del 10 o del 40%. La base imponibile da sottoporre a tassazione ai fini IRPEF in tal caso e' data dalla differenza tra la predetta tariffa al pubblico, ridotta di un coefficiente pari al 10% nel caso di viaggi diretti e al 40% nel caso di viaggi che prevedono uno o piu' scali, e l'importo corrisposto dal dipendente. Codesta Direzione Regionale e' pregata di portare a conoscenza della societa' istante il contenuto della presente, comunicando altresi' alla stessa che i sopra esposti criteri di determinazione del valore normale delle concessioni di viaggio ai dipendenti devono ritenersi modificativi di quelli a suo tempo ipotizzati nella nota n. 722/R.D. del 30 dicembre 1997.