Risoluzione 36 del 16.03.00
MATERIA FISCALE: Tributi locali vari
OGGETTO
Addizionale comunale all'Irpef. D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360. Misura
dell'aliquota applicabile. Quesito
TESTO Con la nota in riferimento sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla misura di aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sulle persone fisiche che i comuni possono deliberare in sede di prima applicazione del tributo per l'anno 2000. In particolare, si chiede se i comuni che non abbiano istituito l'addizionale all'Irpef nell'anno 1999, possano deliberare per l'anno in corso un'aliquota pari a 0,4 punti percentuali. Al riguardo si precisa che l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che disciplina l'imposta in esame, stabilisce espressamente che i comuni possono deliberare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef in misura non superiore complessivamente a 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. Dal tenore della norma si deduce che, fermo restando il limite massimo di 0,5 punti percentuali nel triennio, i comuni nell'approvazione dell'aliquota debbono seguire una procedura graduale, potendone aumentare annualmente la misura entro il limite dei 0,2 punti percentuali. Da quanto esposto consegue che l'aliquota massima che puo' legittimamente essere approvata per l'anno in cui l'addizionale comunale all'Irpef viene istituita non puo' eccedere i 0,2 punti percentuali, e cio', indipendentemente dal fatto che nell'anno precedente l'ente locale non abbia esercitato la facolta' di istituire detto tributo.