Risoluzione 39 del 22.03.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Quesito in materia di plusvalenze ex art. 81 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ROMA ----------------------------------- Con nota del 4 febbraio 2000, il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiesto di conoscere se, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs 21 novembre 1997, n. 461, i notai, che intervengano nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alla lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, debbano rilasciare la relativa certificazione solo a seguito della richiesta delle parti intervenute nell'atto, ovvero se tale rilascio sia obbligatorio in ogni caso e a prescindere da qualsiasi richiesta. Inoltre, il Consiglio Nazionale del Notariato chiede se la mancata consegna di tale certificazione dia luogo ad una violazione autonomamente sanzionabile e, in caso di risposta affermativa, quale sia la sanzione applicabile e la norma di riferimento. L'art. 10 del d.lgs 21 novembre 1997, n. 461 prevede gli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. La norma dispone che, fuori dalle fattispecie disciplinate dagli artt. 6 e 7, i notai, gli intermediari professionali e le societa' ed enti emittenti che intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, rilasciano alle parti la relativa certificazione. E', inoltre, previsto che gli stessi soggetti comunicano all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente. Tale adempimento avviene mediante la compilazione del modello 770/SO. Lo stesso art. 10, comma 1, prevede la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni per la violazione degli obblighi previsti se per effetto della violazione risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono. Pertanto, tenuto conto che la mancata compilazione del quadro SO del modello 770 o la mancata indicazione del nominativo di un contribuente che ha posto in essere l'operazione potenzialmente produttiva di plusvalenza impedisce l'individuazione del soggetto cui si riferisce l'operazione, si deve ritenere che alla violazione di questo obbligo consegue l'applicazione della suesposta sanzione specifica prevista dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 461/97. Per quanto riguarda, invece, il rilascio della certificazione alle parti si evidenzia che tale adempimento non e' una mera facolta', ma e' un onere specifico che e' stato ulteriormente definito nei termini e nelle modalita' dall'art. 5 del d.m. 28 ottobre 1999, con il quale e' stato approvato lo schema di certificazione unica (mod. CUD 2000). Si e' previsto che tale certificazione, da rilasciarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, deve recare l'indicazione delle generalita' e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi. La mancata consegna della certificazione CUD determina l'applicazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471. Al mancato rilascio della certificazione alle parti non e' applicabile, infatti, la sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 461/97 perche' la violazione di per se' non impedisce l'identificazione dei soggetti cui l'operazione si riferisce. Si invita, pertanto, codesta Direzione Regionale a voler comunicare quanto sopra al Consiglio Nazionale del Notariato.