Risoluzione 40 del 22.03.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
I.V.A. - Articoli 6 e 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Quesito
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Modalita' di fatturazione.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ROMA ----------------------------------- L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha chiesto il parere della scrivente in merito alle modalita' di fatturazione delle operazioni effettuate nell'ambito della propria attivita' istituzionale. In particolare, il predetto Istituto ha fatto presente che svolge le seguenti attivita': a) fornitura di carta, carte valori, stampati, pubblicazioni, ecc. alle Amministrazioni dello Stato con oneri a carico di appositi capitoli del bilancio pubblico, amministrati dal Ministero del tesoro - Provveditorato Generale dello Stato, nonche' di monete metalliche aventi corso legale, anch'esse con oneri a carico del capitolo del bilancio pubblico amministrato dal Ministero del tesoro - Direzione Generale del tesoro. Nel corso di ciascun esercizio il Provveditorato versa all'Istituto le somme stanziate su tali capitoli in quattro rate trimestrali ed in unica soluzione le somme stanziate per le forniture a carattere straordinario; a fine esercizio il Provveditorato procede alle operazioni di conguaglio sulla base di appositi rendiconti. Similmente, nel corso di ciascun esercizio la Direzione Generale del tesoro versa all'Istituto il 90 per cento delle somme stanziate al capitolo di pertinenza della monetazione successivamente indicate nelle apposite convenzioni; a fine esercizio la Direzione Generale del tesoro procede alle operazioni di conguaglio sulla base dei rendiconti riepiloganti le forniture effettivamente eseguite; b) fornitura di carta, carte valori, stampati, pubblicazioni, ecc., alle Amministrazioni dello Stato, che dispongono nei propri bilanci di particolari stanziamenti; c) fornitura dei materiali di cui sopra alle Aziende autonome dello Stato, enti e privati; d) stampa e gestione della Gazzetta Ufficiale e stampa di altre pubblicazioni, anche di carattere artistico, in abbonamento, su ordinazione o tramite librerie anche concessionarie. In relazione a tali attivita' e considerate le modifiche normative apportate alla determinazione del momento impositivo ai fini dell'I.V.A. dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, l'Istituto poligrafico istante ha fatto presente che adotta la seguente procedura di fatturazione e chiede in merito il parere della scrivente: 1) fatturazione definitiva delle operazioni effettuate a fronte dei capitoli gestiti dal Provveditorato Generale dello Stato e dalla Direzione Generale del Tesoro, di cui alla precedente lettera a), al momento dell'approvazione dei correlati rendiconti; 2) fatturazione con I.V.A. ad esigibilita' differita per le operazioni di cui alla precedente lettera b), poste in essere con altre Amministrazioni dello Stato che dispongono di autonomi capitoli di spesa, al momento dell'apposizione da parte del Provveditorato Generale dello Stato del "visto per regolare fatturazione" in base alle tariffe approvate dalla Commissione ministeriale, di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559, versamento dell'I.V.A. relativa a tali operazioni al momento dell'introito dei corrispettivi; 3) le operazioni di cui alle lettere c) e d), vengono fatturate secondo la disciplina prevista per ciascuna tipologia di operazione. Al riguardo la scrivente, per quanto concerne la fornitura di carta, carta valori, stampati, ecc., indicata alla lettera a), rileva che la fornitura stessa e' da ricomprendersi tra le "cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione", per le quali l'art. 6, secondo comma, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prevede l'effettuazione della operazione all'atto del pagamento del corrispettivo. Infatti, la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente l'ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato prevede all'art. 2 che "l'Istituto poligrafico dello Stato ha per compito la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato" ed al successivo art. 5 che "Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenza dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale". Tuttavia e' da far presente che i versamenti di somme in corso di esercizio a fronte delle predette forniture non configurano pagamento di acconti di corrispettivo, bensi' "stanziamenti globali di fondi non commisurati ai corrispettivi soggetti all'I.V.A.", come del resto gia' precisato dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse con risoluzione ministeriale n. 526443 del 27 dicembre 1973. Ne consegue che il momento di effettuazione di tali operazioni nasce all'atto dell'approvazione dei rendiconti annuali e con riferimento a tale momento deve essere effettuata la fatturazione delle operazioni stesse. In tale momento, infatti, i detti finanziamenti si convertono in pagamenti come riconosciuto con la predetta risoluzione ministeriale. Per quanto concerne, poi, le forniture di carta, ecc., di cui alla lettera b), le stesse, analogamente a quanto previsto per quelle indicate alla lett. a), costituiscono "cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione" per le quali l'effettuazione dell'operazione si verifica all'atto del pagamento del corrispettivo, secondo quanto dispone l'articolo 6, secondo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Da tale momento nasce l'obbligo dell'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti contabili. Tuttavia, poiche' nel caso di specie l'Istituto interessato, in virtu' della speciale disciplina che regola l'attivita' dello stesso, emette fattura al momento dell'apposizione da parte del Provveditorato Generale dello Stato del "visto di regolare fatturazione" previsto dal D.P.R. 24 luglio 1967, n. 806, l'operazione si considera effettuata in tale momento, mentre l'esigibilita' del tributo, e quindi l'imputazione dell'operazione al periodo di liquidazione periodica dell'imposta, sono rinviate al momento del pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni dello Stato. Le medesime conclusioni valgono nel caso in cui vengono effettuate cessioni di beni che non configurino vere e proprie somministrazioni. Anche in tale ipotesi il momento di effettuazione e quindi l'emissione della fattura con esigibilita' differita avvengono, per le ragioni suesposte, all'atto dell'approvazione da parte del Provveditorato Generale dello Stato al cui controllo e' subordinata l'operativita' della cessione, mentre l'esigibilita' del tributo e quindi la liquidazione dell'operazione sono rinviate al momento del pagamento dei corrispettivi della cessione stessa. E' appena il caso di rilevare che, relativamente alle cessioni di pubblicazioni alle Amministrazioni dello Stato, menzionate nei precedenti punti a) e b), recanti l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, sulla stessa pubblicazione o in apposito allegato, e' applicabile il regime speciale monofase previsto dall'articolo 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalita' chiarite con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997. Per quanto concerne, in particolare, l'adempimento della fatturazione, per le cessioni di pubblicazioni puo' essere emessa fattura o documento equipollente, senza separata indicazione dell'I.V.A., non essendo consentita la rivalsa, stante l'applicazione del regine speciale monofase, ma con l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Quanto sopra, beninteso, non concerne l'attivita' di mera stampa o composizione e stampa delle pubblicazioni, indicata nella lettera d) che realizza un prestazione di servizi e non una cessione di beni, ne' le altre operazioni di cui alla precedente lettera c), per le quali si rendono applicabili le disposizioni tributarie previste per ciascuna tipologia di operazione. Codesta Direzione Regionale e' pregata di comunicare quanto sopra all'ente in oggetto, tramite il competente Ufficio delle Entrate.