Risoluzione 41 del 30.03.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Trattamento tributario dell'indennita' sostitutiva di mensa.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio Via del Clementino n. 91 Roma --------------------------- Con lettera del 10 marzo 1999, la societa' per azioni "AUTOSTRADE", con sede in via A. Bergamini, n. 50, ha chiesto chiarimenti in merito all'indennita' sostitutiva di mensa di cui all'art. 48, comma 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la predetta societa' ha rappresentato che, nello svolgimento della propria attivita' istituzionale (costruzione e gestione di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali nonche' le relative adduzioni), si avvale sia di strutture periferiche di coordinamento, il cui personale dispone del servizio di mensa aziendale, sia di strutture operative (caselli e posti di manutenzione) collocate nelle pertinenze dell'asse autostradale e distanti da centri abitati, il cui personale riceve, contrattualmente, un'indennita' sostitutiva di mensa di lire 5.000 giornaliere. La societa' ritiene che questa indennita' non debba concorrere ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il personale impiegato in dette strutture operative sarebbe altrimenti costretto ad utilizzare la propria vettura per recarsi ai posti di ristoro, ricorrendo comunque alla viabilita' ordinaria (e non alla rete autostradale) e percorrendo distanze non compatibili con la pausa lavorativa contrattualmente prevista. Al riguardo, e' opportuno precisare che l'articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1998, ha modificato l'articolo 48, comma 2, lettera c), nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale delle somme (indennita') erogate ai dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del servizio di mensa. In particolare, per effetto della modifica apportata, le predette somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di lire 10.240 soltanto se corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. In base a detta modifica, mentre le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura dei cosiddetti "buoni pasto", sono sempre escluse dalla tassazione fino all'importo di lire 10.240, le indennita' di mensa, come sopra chiarito, fruiscono della citata soglia di esclusione dalla formazione del reddito soltanto se attribuite agli addetti ai cantieri edili, nonche' agli addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. La nuova previsione normativa, peraltro, non consente di individuare criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza di "unita' produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione" essendo necessaria una verifica dei singoli casi concreti. Con riferimento a tale locuzione si puo' ritenere, in linea di principio, che l'esclusione dell'importo fino a 10.240 lire possa riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: . avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell'orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennita' sostitutiva di mensa; . essere addetti ad una unita' produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unita'" intesa come sede di lavoro; . ubicazione della suddetta unita' in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al piu' vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto. Tutto cio' premesso la scrivente ritiene che, nel caso prospettato dalla societa' istante, l'indennita' di mensa corrisposta al personale delle strutture operative, pari complessivamente a lire 5000 giornaliere, possa non costituire, per i percipienti, reddito di lavoro dipendente qualora, ovviamente, siano contemporaneamente soddisfatte le condizioni precedentemente elencate.