Risoluzione 42 del 30.03.00
MATERIA FISCALE: Accertamento
OGGETTO
Assoggettabilita' a ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 dei premi corrisposti dai circoli affiliati ARCI
nell'ambito dei giochi di sorte. Quesito.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio R O M A ----------------------------- Con nota del 7 marzo 2000, la Nuova Associazione ARCI ha chiesto alla scrivente di esprimere il proprio parere in merito all'assoggettabilita' a ritenuta alla fonte dei premi corrisposti dai circoli affiliati ARCI, nell'ambito dei giochi di sorte locale, con particolare riferimento al gioco della tombola. L'Associazione istante ha precisato che l'attivita' di cui trattasi e' rivolta esclusivamente ai soci. Al riguardo si fa presente quanto segue. L'articolo 40 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, subordina lo svolgimento di tombole, lotterie e pesche di beneficenza alla sussistenza di determinati presupposti e condizioni, nonche' al preventivo rilascio di una autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. La circolare n. 47/E del 10 febbraio 1998, in relazione a specifiche problematiche sollevate da vari circoli privati, ha fornito chiarimenti sull'ambito applicativo del richiamato articolo 40 del Regio decreto-legge n. 1933 del 1938, precisando in particolare che lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuna autorizzazione, qualora il gioco medesimo sia svolto in ambito "strettamente familiare e privato" e che tale ambito e' sicuramente riconoscibile quando detti giochi sono svolti in "abitazioni private e nel corso di riunioni familiari o di amici" e quando siano "realizzati all'interno di circoli privati", con riserva di partecipazione ai soli soci. Tale indirizzo e' conforme all'orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza n. 16 del 12 maggio 1995 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto non sanzionabile, ne' penalmente ne' amministrativamente, lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, piu' in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte qualora il gioco medesimo sia effettuato in ambito "strettamente familiare e privato". Cio' premesso, in ordine alla specifica problematica sollevata dall'associazione istante, si fa presente, in via preliminare, che sono riconducibili fra i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, tra l'altro, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse, qualora siano organizzati per il pubblico. L'articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 assoggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facolta' di rivalsa e con esclusione dei casi in cui altre disposizioni prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte, le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del medesimo DPR. n. 600 del 1973. In particolare, per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, nel caso in cui siano autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, l'aliquota della ritenuta anzidetta e' stabilita nella misura del dieci per cento. Sulla base delle precisazioni svolte, si ritiene che i giochi di sorte svolti all'interno dei circoli privati e riservati ai soli soci, ai quali si riferisce l'associazione istante, in quanto effettuati nell'ambito privato e non soggetti all'autorizzazione preventiva prevista dall'articolo 40 del RDL n. 1933, del 1938, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte di cui al richiamato articolo 30 del DPR n. 600 del 1973. Si prega di portare a conoscenza dell'associazione istante il contenuto della presente.