Risoluzione 8 del 29.01.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Variazioni anagrafiche e di codice fiscale a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni.

TESTO Da parte di alcune Regioni sono pervenute richieste di chiarimenti circa la procedura da seguire per porre rimedio alle incongruenze dei dati anagrafici e fiscali dei contribuenti, emerse nell'espletamento delle funzioni tributarie in materia di tasse automobilistiche non erariali, che l'art. 17, comma 10, della legge 27.12.1997 n. 449 ha demandato alle Regioni. Alle Regioni, infatti, spettano compiti di controllo e gestione delle pratiche relative al pagamento dei suddetti tributi; esse, pertanto, nello svolgimento di tali compiti, nonche' in fase di contenzioso con i contribuenti, possono venire a conoscenza di anomalie riguardanti i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale di questi ultimi, dovute ad errate informazioni presenti nel Sistema Informativo del Ministero delle Finanze. In questi casi la Regione, accertata l'effettiva incongruenza dei dati, anche effettuando approfondite indagini anagrafiche presso il comune di nascita del contribuente interessato, dovra' segnalare l'anomalia alla Direzione Regionale territorialmente competente, inviando la documentazione idonea a consentire i necessari aggiornamenti (fotocopia del documento di identita' del soggetto, fotocopia del tesserino di codice fiscale in possesso dello stesso, ecc.). La Direzione Regionale, tramite le funzioni a sua disposizione, provvedera' ad aggiornare i dati riguardanti il cittadino e ad eventuali collegamenti di codici fiscali attribuiti allo stesso soggetto e non collegati in precedenza. Qualora la variazione dei dati anagrafici comporti l'attribuzione, da parte del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, di un nuovo codice fiscale, questo sara' automaticamente collegato a quello precedentemente attribuito.