Risoluzione 16 del 06.02.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
I.V.A. - Art. 6 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 - Responsabilita'
delle societa' in caso di mancato versamento da parte delle societa'
controllanti.
TESTO Con nota in riferimento, la Direzione Regionale per il.... ha rappresentato alla scrivente la seguente questione. Quesito L'Ufficio IVA di..... ha trasmesso alla Direzione Regionale per il ..... un'istanza di autotutela per l'annullamento di parte delle imposte e delle sopratasse richieste con appositi avvisi di pagamento a carico delle societa' controllate dal gruppo X s.p.a.. Il citato Ufficio, a seguito del mancato versamento periodico ed annuale dell'imposta da parte della societa' controllante ed in applicazione del principio di solidarieta', stabilito dall'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979, ha richiesto ad ogni societa' controllata il pagamento dell'intera eccedenza di credito trasferita e delle relative sopratasse. A parere della Direzione Regionale, il comportamento dell'Ufficio appare eccessivamente penalizzante nei confronti delle societa' controllate e in ogni caso non in conformita' a quanto stabilito dal citato dall'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979. In assenza di precise istruzioni ministeriali ed in relazione alla complessita' della fattispecie rappresentata, chiede, pertanto, alla scrivente di fornire istruzioni in merito. Interpretazione La procedura di liquidazione c. d. IVA di gruppo e' disciplinata dall'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal D.M. 13 dicembre 1979. In pratica e' previsto che le societa' legate da rapporti di controllo possono richiedere, facoltativamente, l'applicazione di un regime particolare relativamente alle liquidazioni, ai versamenti e alle dichiarazioni periodiche e annuali. Tale regime e' imperniato principalmente sul fatto che tutti i versamenti richiesti dalla normativa IVA debbono essere effettuati da un unico soggetto, la societa' controllante, per se' e per conto delle societa' (direttamente o indirettamente) controllate partecipi della particolare procedura. A tal fine le societa' controllate, in luogo dei versamenti o del computo in detrazione dei crediti d'imposta, trasferiscono (ogni mese o trimestre), a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale, le proprie risultanze periodiche alla societa' controllante entro il termine stabilito per la liquidazione dell'imposta; la societa' controllante, a sua volta, esegue la liquidazione periodica del gruppo compensando le situazioni debitorie d'alcune societa' con le situazioni creditorie di altre. Ne deriva che, se la societa' controllante e' l'unico soggetto obbligato, per la pluralita' di soggetti partecipanti al gruppo, ad effettuare i versamenti dell'IVA, la responsabilita' per omesso versamento dell'imposta deve essere ascritta, in via generale, alla sola societa' controllante. Alla stessa conclusione si perviene anche esaminando il problema alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che trovano applicazione a decorrere dal 1 aprile 1998. Ed infatti, fermo restando che la responsabilita' per l'omesso versamento deve essere ascritta alla persona fisica che ha posto in essere la condotta omissiva, con le limitazioni stabilite dal comma 2 del citato art. 5, ove ne ricorrano le condizioni, poiche', nel nostro caso, la persona fisica autrice della violazione non s'identifica nella figura del contribuente (societa' controllante), trovano applicazione, altresi', le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lg. n. 472 del 1997. Il comma 1 dell'art. 11 stabilisce, infatti, che, ove una violazione abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, alla responsabilita' del suo autore non contribuente si aggiunge un'obbligazione civile solidale che fa capo appunto al contribuente. Nella nostra ipotesi, quindi, benche' la sanzione per se stessa considerata debba essere riferita all'autore della violazione, la societa' controllante diviene obbligata in solido al pagamento della sanzione, cio' nella considerazione che la violazione sia stata compiuta nell'interesse di quest'ultima e i suoi effetti si sono riversati positivamente sul suo patrimonio. Da quanto chiarito discende che la societa' controllante risponde delle violazioni per omesso versamento in via esclusiva e dal 1 aprile 1998, data d'entrata in vigore del D.lg. n. 472 del 1997, solidalmente con la persona fisica autrice della violazione. Quanto sopra non appare in contrasto neanche con la previsione di cui all'art. 6, secondo comma, del DM 13 dicembre 1979, in base al quale ""le societa' controllate rispondono in solido con l'ente o societa' controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o societa' controllante La responsabilita' solidale, cui allude il secondo comma dell'art. 6, attiene al debito d'imposta e ai connessi interessi ma non si estende al pagamento della sanzione. Ed infatti, se si considera che il legislatore, ove ha voluto prevedere la solidarieta' nel pagamento della sanzione, lo ha fatto espressamente tanto nel previgente regime (es. art. 98 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) quanto nell'attuale sistema sanzionatorio (es. art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, anche nel rispetto del principio di legalita', l'assenza nella norma in esame di un espresso riferimento al pagamento delle sanzioni esclude ogni solidarieta'. La ratio della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 6, va ricercata, piuttosto, nell'esigenza di garantire il credito erariale e di indurre la societa' controllata, coinvolta nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, a comportarsi in modo da non pregiudicare gli interessi del fisco. Tale solidarieta' attribuisce, pertanto, all'Ufficio la possibilita' di escutere la societa' controllata - coobbligata solidale - per le imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o societa' controllante. Al riguardo sembra opportuno precisare che, ricorrendo i presupposti per beneficiare della liquidazione cumulativa, dovra' essere recuperata solo l'imposta periodica o di conguaglio, oggetto del trasferimento, al netto delle eccedenze di credito, spettanti e trasferite da altre societa' del gruppo, compensate nel periodo dalla societa' controllante. In altri termini, l'imposta iscritta a ruolo potra' essere richiesta per intero, nei confronti della societa' controllante, e limitatamente alla sola imposta trasferita e per la parte non assorbita dalle compensazioni, nei confronti delle societa' controllate solidalmente responsabili, in virtu' del principio di cui all'art. 6 del DM del 1979. Quanto esposto appare coerente, oltre che con il tenore letterale dell'art. 6, secondo comma, (con la locuzione "o dalle proprie dichiarazioni annuali" si e' inteso, infatti, fare riferimento esclusivamente al conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale), anche con la struttura della procedura di liquidazione IVA di gruppo. In tale procedura, infatti, in virtu' del sistema del trasferimento, non esistono ne' obblighi di versamento ne' eccedenze detraibili riportabili in sede di dichiarazione annuale dalla societa' controllata. Da ultimo, in ipotesi di mancato trasferimento o di trasferimento di saldi periodici errati, occorre accertare le conseguenze che tali eventi determinano nella liquidazione del gruppo. Cosi' si ritiene che, ove il mancato trasferimento o il trasferimento di saldi periodici errati determini una situazione di debito di periodo per il gruppo, dovra' essere recuperata l'imposta in conseguenza non versata nei confronti della societa' controllante e nei confronti della societa' controllata che ha omesso il trasferimento del saldo periodico o che ha comunicato dati errati, quale soggetto solidalmente responsabile. Per altro verso, ove la mancata computazione dell'imposta in sede di liquidazione di gruppo non abbia comportato un omesso versamento nel periodo di competenza o nei successivi, permanendo in ogni caso una situazione creditoria del gruppo, fermo restando l'applicazione delle sanzioni, nessuna imposta potra' essere recuperata. Conclusioni Alla luce di quanto argomentato e con riferimento al caso rappresentato, la scrivente ritiene che: - la sanzione per l'omesso versamento deve essere irrogata in capo alla societa' controllante X, nel presupposto che nessuna infrazione puo' essere ascritta alla societa' controllata; - il recupero in capo alla societa' controllata deve riguardare l'eccedenza di debito trasferita, con i relativi interessi, per la parte non versata dalla societa' controllante scaturente dalla liquidazione di periodo del gruppo; - il recupero si rende applicabile in sede periodica e in sede di conguaglio annuale.