Risoluzione 19 del 07.02.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Canoni di concessioni demaniali - Autorita' portuale di....- Qualificazione tributaria - Interpello.

TESTO Con nota n. 71480/2000 del 12 settembre 2000 codesta Direzione regionale ha fatto presente che l'Autorita' portuale di....... ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione tributaria dei corrispettivi per concessioni demaniali che, per legge, vengono ad essa attribuiti. In particolare, si fa presente che l'Autorita' portuale, istituita con legge 28 gennaio 1994, n. 84, quale ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, svolge i seguenti compiti: * indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attivita' industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e d'ordinanza; * attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, nell'ambito portuale; * controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi d'interesse generale; * costituzione o partecipazione a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai propri compiti istituzionali; * amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo. Per l'espletamento di detta attivita' l'ente si avvale delle seguenti risorse finanziarie: * canoni di concessione delle aree demaniali; * proventi di concessione di impianti; * gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate; * contributi degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici; * entrate diverse. A parere dell'Autorita' portuale, "dall'analisi dei compiti e delle funzioni ad essa affidati dalla legge deriva che l'ente non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, considerato che i proventi conseguiti, in particolar modo i canoni demaniali, non rientrano in nessuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del TUIR". I suddetti corrispettivi, pertanto, sono da considerare pure e semplici "entrate che, unitamente ad altre, affluiscono al patrimonio delle Autorita' portuali e sono da esse amministrate per l'assolvimento di quelle funzioni statali delegate alle medesime". Codesta Direzione, non condividendo la tesi prospettata dall'ente, afferma che la natura reddituale dei proventi di cui si discute e' strettamente correlata all'oggetto esclusivo o principale dell'attivita' dell'ente. Dall'esame dei compiti affidati all'Autorita' dalla legge istitutiva si rileva che tale attivita' si concretizza nella produzione e nello scambio di servizi: pertanto, ne deriva che essa e' di natura commerciale e produce un reddito catalogabile come reddito d'impresa, soggetto alla corrispondente disciplina prevista dal TUIR. Al riguardo la scrivente formula le seguenti osservazioni. L'articolo 87, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, reca, rispettivamente alle lettere b) e c), la nozione di ente commerciale e di ente non commerciale. L'elemento che distingue le due tipologie di enti e' costituito dal fatto di avere o non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attivita' di natura commerciale, cosi' come definita ai sensi dell'articolo 51 del TUIR. Il carattere commerciale dell'attivita' si evidenzia in modo oggettivo a prescindere dalla natura del soggetto che la esercita, dalla rilevanza sociale delle finalita' perseguite, dall'assenza del fine di lucro o dalla destinazione dei risultati. I criteri per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente sono stabiliti dai commi 4 e 4-bis del menzionato articolo 87 del TUIR. In particolare il comma 4 dispone che l'oggetto esclusivo o principale e' determinato in base alle previsioni contenute nella legge, nello statuto o nell'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura autenticata o registrata. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato da codesta Direzione, i compiti affidati dall'articolo 6 della legge istitutiva dell'ente riflettono, prevalentemente, un'attivita' svolta mediante una struttura organizzata in forma di impresa, diretta alla produzione di nuova utilita' per il mercato, cioe' per il soddisfacimento di bisogni altrui, a fronte di un corrispettivo. Quanto sopra premesso, considerato che l'attivita' essenziale per il raggiungimento degli scopi primari dell'ente e' un'attivita' da annoverare fra quelle commerciali di cui al citato articolo 51 del TUIR, si ritiene che l'ente debba essere considerato quale ente commerciale. Quanto sopra consente di affermare che i proventi da esso percepiti, da qualsiasi fonte provenienti, compresi i canoni demaniali, affluiscono in un'unica categoria reddituale (reddito d'impresa). In tal senso si e' espresso il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 11/177 del 18 marzo 1986, in merito alle questioni insorte in ordine agli ex-Enti portuali e relativi consorzi, dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che, al riguardo, ha osservato: "... si puo' affermare anche per gli altri enti portuali la natura commerciale dell'attivita' da loro svolta, con la conseguenza della imponibilita' di tutte le loro entrate salvo quelle eventualmente espressamente esentate dal legislatore tributario". L'Avvocatura ha peraltro evidenziato che l'esercizio dei poteri pubblici attribuiti all'ente non e' espressione di funzioni amministrative fini a se stesse, bensi' di funzioni amministrative "specificamente strumentali all'attivita' di impresa commerciale prevalentemente svolta". Da quanto sopra deriva, altresi', l'inapplicabilita' dell'articolo 88, comma 2, lettera a) del TUIR, ai sensi del quale non costituisce esercizio di attivita' commerciale l'espletamento di funzioni statali da parte degli enti pubblici, attesa la connotazione essenzialmente privatistica dell'attivita' svolta dall'ente che si configura, quindi, come ente commerciale. Alla luce delle argomentazioni esposte, si deve concludere - anche perche' non vi ostano ragioni giuridiche desumibili dalle disposizioni normative nel frattempo intervenute - che le istruzioni impartite con la risoluzione sopra menzionata possono essere ritenute ancora valide ed attuali, sia per quanto concerne la qualificazione dell'ente, sia per quanto concerne la natura reddituale dei proventi in genere e, piu' segnatamente, dei canoni demaniali.