Risoluzione 33 del 23.03.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
Operazione di scissione parziale. Interpello ai sensi dell'art. 21,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
TESTO Con nota del 16 gennaio 2001 la Direzione Regionale.... ha trasmesso l'istanza di interpello presentata dalla societa' NX S.r.l. ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991. Ulteriori elementi istruttori sono stati forniti su richiesta della scrivente a mezzo fax in data 7, 12 e 14 marzo 2001. Fatto La NX S.r.l., che svolge attivita' di produzione e commercio di materiale refrattario per forni, attraversa un periodo di forte crisi economica - gli ultimi due esercizi si sono chiusi in forte perdita e i ricavi si sono dimezzati negli ultimi cinque anni - determinata dall'impossibilita' di reggere il confronto con la concorrenza in un mercato caratterizzato dalla forte presenza di imprese multinazionali. Al fine di risolvere tale situazione senza affrontare ulteriori rischi imprenditoriali, i soci intendono cedere il ramo d'azienda relativo all'attivita' produttiva, attraverso la scissione parziale della societa', l'attribuzione del ramo d'azienda ad una societa' costituenda e la successiva cessione totale o parziale delle quote di partecipazione. La societa' istante fa presente che al momento esiste una trattativa in corso con "un grande complesso italiano molto presente sul mercato" interessato a rilevare il ramo d'azienda per un corrispettivo stimato in circa 3 miliardi di lire. Proprio il soggetto acquirente, secondo una prassi ormai consolidata, avrebbe posto come condizione che l'acquisto avvenga sotto forma di cessione di quote societarie, per cui l'operazione di scissione prospettata si renderebbe necessaria per la conclusione della trattativa in corso, o comunque, nel caso in cui la stessa dovesse fallire, per agevolare in futuro analoghe trattative. Le quote di partecipazione della societa' beneficiaria saranno attribuite proporzionalmente agli stessi soci della societa' scissa. Quest'ultima conservera' nel suo patrimonio solo fabbricati e terreni strumentali, concedendoli eventualmente in affitto alla societa' beneficiaria per la prosecuzione dell'attivita'. La scissione avverra' a valori "di libro" senza dar luogo ad avanzi o disavanzi. Viene rappresentato, inoltre, che la societa' scissa, cui rimane la sola gestione del patrimonio immobiliare, produrra' esclusivamente utili, mentre la societa' beneficiaria, attraverso una gestione piu' efficiente, potra' recuperare la competitivita' persa negli anni precedenti nonche' incrementare i livelli occupazionali, dal momento che il gruppo interessato all'acquisto e' presente sul mercato italiano con quote rilevanti. A seguito delle ulteriori richieste istruttorie da parte della scrivente, la societa' istante ha fatto presente che: - alla societa' beneficiaria sara' attribuita una quota di patrimonio netto del 5,6 per cento del totale, stimata in circa 400 milioni di lire. - precedentemente alla scissione, le quote di partecipazione nella societa', il cui capitale sociale e' pari a 1 miliardo di lire, sono le seguenti: socio ammontare del capitale sottoscritto % G. A. Lit. 661.855.000 66,2 G.V. Lit. 62.760.000 6,3 F.A. Lit. 4.870.000 0,5 V S.A. non residente Lit. 270.515.000 27,0; - il costo di acquisto delle quote di partecipazione dei soci ai fini dell'applicazione delle imposte sui "capital gain" di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' valutato in 18,7 miliardi di lire, sulla base della relazione giurata di stima del valore del patrimonio netto al 28 gennaio 1991 redatta ai sensi dell'art. 14, commi 8 e 9, dello stesso decreto. Pertanto, il costo delle quote della societa' beneficiaria oggetto della cessione e' di circa 1 miliardo di lire (5,6 per cento di 18,7 miliardi di lire). Interpretazione In base al disposto dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, affinche' l'operazione di scissione prospettata possa configurarsi come elusiva, e' necessario che in essa si rinvenga: 1) un risparmio di imposta; 2) la mancanza di valide ragioni economiche; 3) l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. Prioritariamente e' opportuno sottolineare che l'operazione di scissione astrattamente considerata non e' elusiva, ma lo puo' essere il suo utilizzo nel contesto di un piu' ampio disegno privo di valide ragioni economiche che, aggirando le regole poste dall'ordinamento, sia diretto ad ottenere un indebito risparmio d'imposta. L'operazione di scissione descritta nell'istanza di interpello rappresenta uno strumento attraverso il quale, con la successiva cessione delle quote di partecipazione nella societa' beneficiaria, si ottiene l'obiettivo finale voluto dal contribuente consistente nella cessione del ramo d'azienda. Peraltro, l'indubbia validita' e legittimita' di tale obiettivo finale, soprattutto in considerazione della crisi che sta attraversando la societa' e dell'impossibilita' a fronteggiare la concorrenza dei grandi operatori presenti sul mercato, non comporta il riconoscimento della validita' delle ragioni economiche dell'operazione. Ed infatti, come gia' rilevato dalla scrivente in altre fattispecie analoghe - si veda ad esempio la risoluzione n. 166 del 3 novembre 2000 - deve escludersi la sussistenza di valide ragioni economiche ogniqualvolta l'operazione di scissione, inserita nel contesto di un disegno piu' ampio, e' finalizzata esclusivamente alla creazione di una societa' "contenitore" destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, in tal modo aggirando le regole poste dal sistema in ordine alla tassazione delle plusvalenze sulle cessioni dei beni. In ogni caso, il giudizio sull'elusivita' dell'operazione deve essere dato in relazione alla possibilita' che da essa derivi altresi' un risparmio d'imposta. Al riguardo si ritiene necessario confrontare il trattamento fiscale della fattispecie prospettata con quello dell'ipotesi alternativa della cessione diretta del ramo d'azienda e della successiva distribuzione ai soci del dividendo sugli utili generati dall'operazione di cessione. Nell'ipotesi di cessione del ramo d'azienda la plusvalenza realizzata dalla societa' sarebbe assoggettabile all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 con aliquota del 19 per cento, mentre in sede di distribuzione del dividendo sarebbe attribuito ai soci un credito d'imposta pieno e limitato ai sensi della normativa vigente. Diversamente, nella fattispecie prospettata, il "capital gain" realizzato dai soci sulla cessione delle quote della societa' beneficiaria sara' determinato sulla base del valore d'acquisto della partecipazione, quale risulta, come detto sopra, dalla relazione giurata di stima del valore del patrimonio netto al 28 gennaio 1991. Esso sara' assoggettato, ai sensi del d.lgs. n. 461 del 1997, all'imposta sostitutiva con le aliquote del 27 e del 12,5 per cento, rispettivamente per i soci che detengono partecipazioni qualificate e non qualificate. In prima approssimazione e sulla base dei dati disponibili, l'onere fiscale derivante dalle due ipotesi sembrerebbe sostanzialmente corrispondere: la minore plusvalenza che emerge nell'ipotesi di cessione delle quote di partecipazione rispetto alla cessione del ramo d'azienda e', infatti, compensata dalla maggiore aliquota d'imposta applicabile sulla cessione delle partecipazioni qualificate. Tuttavia, occorre considerare che tra i soci della NX S.r.l. e' presente, con una quota di partecipazione del 27 per cento, la societa' non residente V. S.A. "di diritto svizzero". Nei suoi confronti, nella fattispecie prospettata, in assenza di una stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza sulla cessione della quota di partecipazione realizzata in Italia, in base al disposto dell'art. 13, comma 3, della convenzione sulla doppia imposizione in vigore tra Italia e Svizzera, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, sara' imponibile soltanto nello Stato di residenza. Invece, nell'ipotesi alternativa di cessione del ramo d'azienda e successiva distribuzione dei dividendi ai soci, al socio svizzero non verrebbe attribuito alcun credito d'imposta e il dividendo sarebbe assoggettato in Italia, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 10, comma 2, e 29 della convenzione citata, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento, salvo successivo rimborso dei quattro noni. Si osserva, infine, che non puo' assumere rilevanza il fatto che lo stesso soggetto acquirente abbia posto come condizione per l'acquisto del ramo d'azienda che esso avvenga sotto forma di cessione di quote di partecipazione societaria. Difatti, il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto anche attraverso il conferimento del ramo d'azienda in una societa' di nuova costituzione, effettuato eventualmente anche in regime di neutralita' fiscale, e la successiva cessione delle relative quote di partecipazione, senza che cio' determini un mutamento del regime fiscale applicabile alla plusvalenza realizzata. Conclusioni In definitiva si ritiene che l'alienazione del ramo d'azienda attraverso la cessione delle quote di partecipazione nella societa' beneficiaria determini la trasformazione della plusvalenza sui beni, che sarebbe stata realizzata dalla NX S.r.l., in una plusvalenza su partecipazioni realizzata dai soci. Per quanto sopra detto riguardo alla disciplina fiscale che si rende applicabile in relazione alla presenza di un socio residente in Svizzera, si ravvisa un trattamento fiscale di maggior favore della complessa fattispecie prospettata, cui e' ricollegabile un sostanziale risparmio d'imposta. In conclusione, sulla base delle indicazioni fornite dall'istante e delle considerazioni svolte, si ritiene che l'operazione di scissione in esame, non essendo giustificata da valide ragioni economiche e generando un sostanziale risparmio d'imposta, debba essere considerata elusiva.