Risoluzione 49 del 17.04.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
IVA - Regime applicabile ai corrispettivi percepiti per il prestito di copie
di films - Quesito.
TESTO Con istanza diretta alla scrivente, la Fondazione YY ha chiesto di conoscere il trattamento agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto applicabile ai corrispettivi percepiti per il prestito delle copie di films depositati presso la ... che e' un settore della medesima Fondazione. In particolare, e' stato precisato che detti corrispettivi corrispondono a limitati importi occorrenti a coprire i costi dell'usura delle pellicole prestate per scopi culturali "ai Circoli di cultura cinematografica, alle Universita', agli Organismi pubblici e privati a carattere culturale, alle Rappresentanze diplomatiche, agli Istituti italiani di cultura all'estero, etc.". Cio' posto, si ritiene che per dare soluzione al problema sollevato occorra qualificare l'ente sotto il profilo soggettivo e, quindi, accertare l'eventuale esistenza dell'esercizio d'impresa svolta abitualmente, cosi' come previsto per le attivita' commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile. Preliminarmente, si osserva che con il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, l'ente pubblico "Centro XX" e' stato trasformato nella "Fondazione YY" ed ha acquisito la personalita' giuridica di diritto privato. L'art. 3, comma 1, di detto decreto ha disciplinato le attivita' istituzionali della Fondazione, prevedendo, tra le altre, "lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica". Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 stabilisce espressamente la possibilita' per la Fondazione di svolgere le attivita' commerciali e altre attivita' accessorie conformi agli scopi istituzionali, tra cui puo' essere annoverata la concessione in prestito dei films. Pertanto, la Fondazione istante deve annoverarsi tra gli enti privati con personalita' giuridica che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. E' necessario, quindi, qualificare oggettivamente l'attivita' di concessione in prestito dei films. Al riguardo, si ritiene che ove detto prestito avvenga dietro corrispettivi, sia pure di limitata entita', l'attivita' svolta corrisponde ad una delle attivita' commerciali ed accessorie agli scopi istituzionali della Fondazione, di cui si fa cenno nel citato art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 426 del 1997. Tali operazioni rientrano oggettivamente nella sfera applicativa dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, atteso che il prestito di detti films, secondo quanto descritto dalla Fondazione istante, non viene effettuato in via meramente occasionale ma in via abituale, secondo quanto previsto dall'art. 2195 del codice civile. Detta attivita', pertanto, si configura come esercizio d'impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto DPR n. 633/72, per cui, limitatamente alla stessa, l'ente assume la soggettivita' passiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Si rileva, inoltre che, come gia' chiarito dalla scrivente con la risoluzione ministeriale n. 325007 del 3 dicembre 1985, la circostanza che il prestito in parola avvenga dietro pagamento di importi di limitata entita' non assume alcuna rilevanza circa la non imponibilita' degli stessi, soprattutto li' dove (come nella fattispecie in esame) il prestito dei beni puo' avvenire, ex lege, nei confronti di qualsiasi organo pubblico e/o privato ed a qualsiasi importo di minore o maggiore entita'. In conclusione, la scrivente ritiene, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, che i corrispettivi percepiti dalla Fondazione YY per il prestito delle copie di films, rilevano agli effetti dell'IVA per la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal DPR n. 633 del 1972.