Risoluzione 75 del 21.05.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
IRPEG - ONLUS. Attivita' istituzionali. Attivita' direttamente connesse.
Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
TESTO In riferimento alle note sopra emarginate, relative ad una richiesta di parere da parte della Fondazione X, circa la possibilita' di attivare, in connessione alla gestione di una casa di riposo per anziani (attivita' istituzionale), anche una scuola materna - asilo nido (attivita' connessa), mantenendo il proprio status di ONLUS, si formulano le seguenti osservazioni. In primo luogo si fa presente, come precisato, da ultimo, nella risoluzione n. 189/E dell' 11 dicembre 2000, che "le case di riposo meritano le agevolazioni contenute nel... decreto legislativo n. 460 del 1997, solamente qualora si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico". A sostegno di questa tesi, nella citata risoluzione, si evidenziava che "l'articolo 38 della Costituzione, nel conferire rilevanza costituzionale all'assistenza sociale, ne valorizza l'aspetto di garanzia sociale, quale contributo solidaristico in favore di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere". Conseguentemente si rappresentava "che la qualita' di soggetto anziano non appare di per se' sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari di assistenza sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria". Nella menzionata risoluzione si precisava, altresi', che "le ONLUS possono svolgere la loro attivita' in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche. In tal caso l'irrilevanza fiscale dei contributi erogati all'ente - stabilita dall'art.108, comma 2-bis del TUIR, al quale fa esplicito rinvio l'art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 - vale sia per i contributi a fondo perduto che per i contributi aventi natura corrispettiva". Codesta Direzione dovra', quindi, preliminarmente valutare la possibilita' di ricondurre la Fondazione in argomento tra le ONLUS che prestano assistenza sociale e socio-sanitaria, verificando se l'attivita' istituzionale dell'ente risponda a finalita' solidaristiche, secondo i criteri indicati nella menzionata risoluzione dell'11 dicembre 2000. Ovviamente, solo nel caso di esito favorevole di detto esame, sara' affrontato il problema dell'individuazione delle attivita' connesse. Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare quanto segue. Come risulta dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, le attivita' "direttamente connesse", destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attivita' istituzionali, "sono attivita' oggettivamente analoghe a quelle istituzionali, dalle quali tuttavia si differenziano in quanto possono indirizzarsi a beneficio di chiunque, non sussistendo per esse alcun vincolo di destinazione. In quanto attivita' agevolate sotto l'aspetto fiscale, che potrebbero prestarsi facilmente, in linea di principio, a operazioni elusive e di turbativa del mercato, le attivita' connesse sono assoggettate a due condizioni stringenti:a) devono interessare gli stessi settori economici oggetto delle attivita' statutarie o istituzionali; b) i relativi proventi non devono superare il 66 per cento delle spese complessive. Tra le attivita' direttamente connesse rientra altresi' quella attivita' (denominata accessoria e integrativa) strutturalmente funzionale, sotto l'aspetto materiale a quella istituzionale, che si sostanzia, cioe', in operazioni di completamento o migliore fruibilita' delle attivita' istituzionali, quali ad esempio, la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione". Alla luce di quanto rappresentato nella citata relazione illustrativa al decreto n. 460 del 1997, si ritiene in primo luogo che l'attivita' di gestione di un asilo nido-scuola materna non possa rientrare tra le attivita' accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'accessorieta' presuppone, infatti, un collegamento non solo su un piano funzionale, ma anche e soprattutto su un piano meramente materiale, nel senso che l'attivita' connessa non deve potersi configurare come un'attivita' commerciale esercitabile anche separatamente dall'attivita' istituzionale. Come chiarito nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, infatti, sono attivita' strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, ad esempio, la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione. Cio' posto, si ritiene che non sia neanche possibile ricondurre detta attivita' tra quelle oggettivamente analoghe a quelle istituzionali. Nella fattispecie in esame l'attivita' di gestione dell'asilo nido-scuola materna ha natura del tutto diversa e quindi certamente non "analoga" a quella istituzionale effettivamente esercitata (gestione della casa di riposo per anziani) dalla Fondazione X. A proposito dell'attivita' di asilo nido si osserva, peraltro, che tale attivita' non appare neppure riconducibile nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, cosi' come individuata nella citata risoluzione n. 189/E dell'11 dicembre 2000. Infatti, in analogia a quanto precisato per il soggetto "anziano", la qualita' di "bambino al di sotto dei tre anni", fruitore dell'asilo nido, non appare di per se' sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari dell'assistenza sociale e socio-sanitaria cosi' come sopra definita. Infatti detto settore di attivita', per il quale la finalita' solidaristica e' immanente, non puo' non riflettersi che a vantaggio di categorie socialmente deboli, quali ad esempio ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti, portatori di handicap ecc.. In sostanza, il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attivita' di assistenza sociale e socio-sanitaria va inteso nel senso che dette attivita' devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno l'essenza stessa dell'attivita' di assistenza sociale e socio-sanitaria. Sulla base di tali principi potrebbe essere ricompresa nell'ambito dell'assistenza sociale l'attivita' di "asilo nido" e, in generale, l'attivita' di accoglienza e assistenza nei confronti dei figli minori dei sopra menzionati soggetti, appartenenti a categorie socialmente deboli, quale attivita' di assistenza svolta a sostegno di famiglie che necessitano di intervento sociale A proposito, poi, dell'attivita' di scuola materna, riconducibile nel settore dell'istruzione, di cui all'art.10, comma 1, lettera a), punto 4), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si osserva che anche detta attivita' non appare riconducibile, nella fattispecie, tra le attivita' connesse, in quanto oggettivamente analoghe a quella istituzionali. Detta attivita', infatti, per essere considerata attivita' connessa, dovrebbe essere svolta effettivamente in via principale (e non solamente indicata nello statuto tra le attivita' istituzionali) nei confronti di persone svantaggiate e solamente in subordine, come attivita' direttamente connessa a quella istituzionale, ai sensi del medesimo art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, anche nei confronti di persone non svantaggiate. Per i motivi sopra esposti, si ritiene che, nella fattispecie in esame, la gestione della scuola materna/asilo nido non sia riconducibile tra le attivita' connesse di cui al citato art. 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.