Risoluzione 2 del 19.02.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Imposta Provinciale di trascrizione - IPT - Art. 56, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Formalita' eseguite a seguito della modifica della ragione sociale. Presentazione del certificato storico camerale. Quesito.

TESTO Con la nota sopradistinta, codesta provincia ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla validita' delle istruzioni diramate dall'ACI-PRA ai propri uffici provinciali in base alle quali devono essere escluse dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) le formalita' richieste a seguito di variazione dell'intestazione della societa' corredate da certificato storico camerale. In tali fattispecie la Direzione Centrale dell'ACI-PRA ritiene che viene meno il presupposto impositivo per il pagamento dell'imposta, che e' invece dovuta nel caso in cui viene presentato l'atto modificativo della denominazione sociale. ale orientamento e' stato espresso con lettera circolare n.1250 del 15 giugno 1996 in relazione all'applicazione dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione (APIET), abolita dall'art. 51 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 ed e' stato confermato successivamente anche per l'IPT. Al riguardo, la scrivente fa presente che, ai sensi del comma 1, dell'art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e come ribadito anche nella risoluzione n.151/E del 3 ottobre 2000, l'unico presupposto per l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere individuato nella richiesta al pubblico registro automobilistico (PRA) di esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli e non nell'atto che viene presentato unitamente alla richiesta stessa. Ne consegue che, nel caso specifico, la richiesta, avanzata al PRA, di annotare nei pubblici registri mobiliari la variazione di intestazione della societa', fa sorgere l'obbligazione tributaria in questione indipendentemente dal tipo di documentazione presentata e quindi anche se la richiesta e' corredata dal solo certificato rilasciato dalla Camera di Commercio. In caso contrario, si verificherebbe una grave discriminazione tra le societa' che presentano il certificato storico camerale e quelle che, invece, allegano alla richiesta l'atto di variazione di intestazione delle societa', che sarebbero, immotivatamente, le sole ad essere assoggettate al pagamento dell'IPT. Occorre inoltre precisare che l'imposta dovuta a seguito dell'esecuzione della formalita' in esame deve essere liquidata sulla base degli importi fissati al numero 5 della tabella allegata al Decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, recante il regolamento per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione. La formalita' risulta, infatti, assoggettabile all'imposta fissa di lire 292.000 in quanto relativa ad atti diversi da quelli specificamente indicati nella restante parte della tabella e non aventi contenuto patrimoniale. L'eventuale recupero dell'imposta che non e' stata riscossa per le formalita' eseguite su presentazione del solo certificato storico camerale, dovra' essere effettuato senza irrogazione delle sanzioni poiche', come stabilito dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", il mancato pagamento dell'IPT costituisce in questo caso una diretta conseguenza di un errore imputabile unicamente all'ACI-PRA al quale, per effetto dell'art. 17 della Legge n. 212 del 2000, si applica integralmente la normativa dello statuto in quanto soggetto che esercita l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo provinciale. L'ACI-PRA, cui la presente e' inviata, fornira' le opportune istruzioni ai propri uffici provinciali al fine di adeguare i rispettivi comportamenti a quanto sopra precisato.