Risoluzione 3 del 13.03.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
Tasse sulle concessioni regionali. Voce n. 41 della tariffa approvata con il
D.lgs. n. 230 del 22 giugno 1991. Richiesta parere sul contributo di
sorveglianza regionale sulle autolinee.
TESTO Con la nota in riferimento, codesta Societa' ha chiesto il parere riguardo all'esatta interpretazione delle note in calce alla voce n.41 del D.lgs. 22 giugno 1991, n.230, in merito alla modalita' di calcolo da seguire per la determinazione del contributo annuale di sorveglianza da versare alla regione Calabria per il servizio di autolinee, unitamente al pagamento della tassa di concessione regionale ed, in particolare, fa presente che, la suddetta regione, applica tale contributo sulla base del computo dei chilometri effettuati giornalmente dai mezzi di linea. Detta interpretazione appare, secondo la societa' istante, in evidente contrasto con quello che stabilisce il citato dlgs.n.230/91 nelle note inserite alla voce 41. Al riguardo, si osserva quanto segue. Il contributo di sorveglianza a favore dell'Erario, originariamente previsto per le tranvie ai sensi dell'art.272 del T.U. delle disposizioni di legge sulle ferrovie, approvato con il regio decreto 5 dicembre 1912, n.1445, e' stato in seguito esteso anche alle autolinee, ai sensi dell'articolo 26 del Regio Decreto n.1822 del 28/9/1939. Successivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5, la competenza sulla materia della sorveglianza sulla regolarita' dell'esercizio sulle autolinee e' transitata alle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda, invece, la misura del pagamento del contributo in parola, occorre ricordare che la nota alla voce 41 della tariffa, approvata con il D.lgs. n.230 del 1991, prevede il pagamento del contributo per fasce di percorrenza, modificando il modo di determinazione del contributo rispetto a quello indicato dal citato regio decreto del 1939. In proposito, la scrivente, con nota n.6/625/92 del 17 settembre 1992, che si allega, ha chiarito che il contributo di sorveglianza va calcolato sulla base della lunghezza del percorso di linea automobilistica cosi' come riportata nelle modalita' di concessione. Inoltre, il Parlamento, con la risoluzione n.7-00148 adottata nella seduta del 16 febbraio 1993, ha impegnato il Governo a adottare un'interpretazione della norma in esame nel senso che il calcolo del contributo di sorveglianza di cui alla voce n. 41 della tariffa allegata al d.lgs.230/91 e' ottenuto moltiplicando per ogni giorno di effettivo servizio l'importo corrispondente all'intervallo chilometrico in cui si colloca la linea automobilistica considerata come distanza da un capolinea all'altro, astraendo dal numero delle corse giornaliere o dai chilometri giornalmente percorsi. Tutto cio' premesso, si ritiene che il contributo di sorveglianza di cui alla nota della voce n.41 del D.lgs. n.230 del 1991, vada calcolato sulla base della lunghezza della linea come risultante dal disciplinare di concessione, moltiplicando l'importo corrispondente, previsto nella citata nota, per ogni giorno di effettivo servizio, astraendo dal numero delle corse giornaliere o dai chilometri giornalmente percorsi.